F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 4. APPELLO U.S. VILLAR PEROSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. VENTRE MARCO FINO AL 31.12.2007, TESSERATO DELL’U.S. VILLAR PEROSA, SEGUITO GARA U.S. VILLAR PEROSA/PRO COLLEGNO DEL 11.6.2006. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta. – Com. Uff. n. 5 del 19.8.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 4. APPELLO U.S. VILLAR PEROSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. VENTRE MARCO FINO AL 31.12.2007, TESSERATO DELL’U.S. VILLAR PEROSA, SEGUITO GARA U.S. VILLAR PEROSA/PRO COLLEGNO DEL 11.6.2006. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta. – Com. Uff. n. 5 del 19.8.2006) Al termine della partita Villar Perosa/Pro Collegno disputata il giorno 10.6.2006, nel supplemento del proprio rapporto, l’arbitro riferiva di essere stato dapprima gravemente ingiuriato e quindi colpito alla testa con la bandierina dell’assistente di parte signor Marco Ventre della società Villar Perosa, che per detta circostanza, veniva squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31.12.2008 (Com. Uff. n. 59 in data 15.6.96 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Gravato di reclamo il richiamato provvedimento la Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 5 in data 19.8.2006), pur confermando il sostanziale svolgimento dei fatti descritto dall’arbitro, valutava in diversa maniera la gravità degli stessi e riduceva la squalifica inflitta dal Primo Giudice al 31.12.2007. Avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare proponeva reclamo alla C.A.F. la società U.S. Villar Perosa deducendo in via principale l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed in subordine, la determinazione di una pena eccessivamente afflittiva. Prima della riunione fissata per la discussione del reclamo il signor Marco Ventre comunicava di non poter intervenire per essere sentito personalmente, come preannunciato mediante reclamo, ed allegava alla detta comunicazione la copia dell’atto di denunzia-querela proposto nei confronti dell’arbitro. Premesso doverosamente che la C.A.F. è Giudice di Legittimità (art. 33 n. 1/B C.G.S.) e che i reclami alla stessa sottoposti debbono essere adeguatamente motivati, prim'ancora di accertare se il reclamo in esame abbia ad oggetto motivi di legittimità, si ritiene pregiudiziale esaminare e valutare se lo stesso risulti adeguatamente e sufficientemente motivato, onde integrare compiutamente il disposto dell’art. 29 comma 6 C.G.S.. Ritiene questa Commissione che entrambi i motivi proposti a fondamento del reclamo non possono superare la pregiudiziale censura di genericità. Ed invero, quanto al primo motivo, dopo aver premesso nell’epigrafe il vizio di omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nell’illustrazione del motivo medesimo non si fa alcun riferimento a quanto preannunciato, atteso che le critiche sono state avanzate solo in riferimento all’acquisizione dei mezzi di prova, argomenti da una parte afferenti al merito della controversia (e come tali preclusi alla conoscenza del Giudice di Legittimità) e, dall’altra, inconferenti in relazione alla specifica censura mossa, perché inidonei a giustificare l’omessa o contraddittoria pronuncia. Quanto al secondo motivo, lo stesso è soltanto preannunciato nel titolo, ma non sviluppato con le relative argomentazioni a sostegno. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 6 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla U.S. Villar Perosa di Villar Perosa (Torino), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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