F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 5. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BOUDIANSKI VICTOR AVVERSO LA VALIDITÀ QUINQUENNALE DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’F.C. JUVENTUS S.P.A. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 23/C del 14.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 5. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BOUDIANSKI VICTOR AVVERSO LA VALIDITÀ QUINQUENNALE DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’F.C. JUVENTUS S.P.A. (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 23/C del 14.12.2004) Con ricorso 7.8.2006 il signor Boudianski Victor ha proposto ricorso avverso la decisione della C.A.F. del 13.12.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C del 14.12.2004, con la quale, su appello della Juventus F.C. S.p.A., era stata integralmente riformata la decisione della Commissione Tesseramenti del 1.10.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D in pari data. Con il prodotto ricorso il signor Boudianski, eccependo che la decisione della C.A.F. era stata emessa in violazione dell’art. 35, comma 1, lett. a) C.G.S., ha richiesto la revocazione della decisione C.A.F., la declaratoria di validità della decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti e, per l’effetto, cessato al 30.6.2004 il suo rapporto contrattuale con la Juventus F.C. S.p.A. e privi di efficacia i rapporti contrattuali posti in essere dalla Società in data successiva all’1.10.2004. Controdeduceva la Juventus eccependo la inammissibilità, per tardività, del ricorso e nel merito la infondatezza del ricorso per revocazione. Alla fissata udienza sono comparsi i difensori delle parti i quali hanno illustrato le rispettive posizioni insistendo per l’accoglimento delle stesse. Preliminarmente la C.A.F., esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalla Juventus F.C. S.p.A., la ritiene priva di fondamento e, per l’effetto, dichiara tempestivo il ricorso per revocazione che è stato proposto con il rispetto del termine di cui al disposto sancito dall’art. 35, comma 1, C.G.S.. Circa il merito, osserva la C.A.F., che il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti di cui all’art. 35, comma 1, lett. a). Il signor Boudianski, infatti, pur richiamandosi alla specifica norma su citata (corrispondente alla fattispecie di cui all’art. 395, comma 1, n. 1 del C.p.C.) in sostanza ha, in definitiva, denunciato non “il dolo di una parte nei confronti dell’altra”, bensì la collusione di una delle parti con il Giudice; dunque il vizio (dolo del Giudice) previsto dal n. 6 del su citato art. 395 C.p.c. che, però, non è riprodotto nell’art. 35, comma 1, C.G.S.. “Dolo del Giudice” che, comunque ed ove sussistente, dovrebbe risultare accertato con sentenza passata in giudicato, il che non è nel caso di specie. Osserva altresì la C.A.F. che il ricorrente ha, per il vero, dedotto soltanto una supposta erronea applicazione del diritto, asseritamente determinata da una altrettanto supposta collusione che risulterebbe da intercettazioni telefoniche tra persone estranee al Giudice (il Moggi, come è noto, è un Dirigente della Juventus F.C. S.p.A.) sulle quali sono in corso indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e dispone sia incamerata la tassa versata.
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