F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/10/06 3. APPELLO DELL’U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITA OGGETTIVA, NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO FLACHI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006) 4. APPELLO DEL CALCIATORE FLACHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/10/06 3. APPELLO DELL’U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITA OGGETTIVA, NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO FLACHI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006) 4. APPELLO DEL CALCIATORE FLACHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006) Con atto del 10.8.2006 il Procuratore Federale, in esito all’esame della relazione dell’Ufficio Indagini relativa agli accertamenti svolti in relazione ad un’ipotesi di illecito riguardante la gara Roma/Lazio del 15.6.2005 - relazione dalla quale emergeva che il calciatore Francesco Flachi, tesserato per l’U.C. Sampdoria, aveva intrattenuto un rapporto di frequentazione con una persona dedita alle scommesse su partite del campionato di calcio e che, nell’ambito di detto rapporto, al Flachi era stato ripetutamente richiesto di assumere notizie presso il suo amico Bazzani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Lazio, su eventuali accordi relativi alla gara suddetta, al fine di consentire l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro; che, infine, il Flachi, nei giorni precedenti detta gara, aveva effettivamente contattato il Bazani per informarsi su eventuali accordi circa l’esito della partita, riferendo poi le informazioni assunte al suo amico scommettitore - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealta, probita e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il la Lega Nazionale Professionisti, per rispondere di dette violazioni, il calciatore Francesco Flachi e l’U.C. Sampdoria S.p.A., quest’ultima a titolo di responsabilita oggettiva ex art. 2, comma 4, C.G.S.. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente la responsabilita dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Flachi la sanzione della squalifica per mesi due ed all’U.C. Sampdoria l’ammenda di €10.000,00. Avverso tale provvedimento sanzionatorio hanno proposto tempestivi ed autonomi gravami la societa ed il calciatore deferiti, con preannunci di reclamo entrambi del 22.9.2006, cui hanno fatto seguito nei termini gli atti di impugnazione, regolarmente comunicati alla Procura Federale. Dei due reclami, separatamente proposti, che vengono in decisione all’odierna riunione, deve essere disposta la riunione, per evidenti ragioni di connessione oggettiva ed al fine di consentirne la trattazione congiunta. Nel proprio gravame il Flachi denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per pretesa asimmetria tra contestazione e motivazione ed in particolare per non risultare acquisita agli atti del giudizio la prova della telefonata oggetto del deferimento; estraneita ai fatti contestatigli; violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel C.G.S.; eccessivita della sanzione irrigatagli. La societa, a sua volta, si duole nel proprio reclamo che la Commissione Disciplinare non abbia considerato, dichiarando la reclamante oggettivamente responsabile della violazione ascritta al proprio tesserato, il fatto che il Flachi abbia agito per finalita del tutto personali ed in violazione delle misure di prevenzione adottate dalla societa per evitare che i propri tesserati tengano condotte antidoverose. Il reclamo spiegato dal Flachi non appare fondato e meritevole di accoglimento. La difesa del calciatore incolpato ripropone nel presente giudizio le medesime argomentazioni difensive utilizzate prime cure, disattese e confutate dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, con puntuale, pregevole ed articolata motivazione, dalla quale, ad avviso di questa Commissione, non vi e motivo alcuno di discostarsi. In particolare, emerge palesemente dagli atti di giudizio e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Flachi all’Ufficio Indagini, come lo stesso fosse solito frequentare un gruppo di soggetti dediti alle scommesse sportive, ed in particolare tal Francesco Sanfilippo, detto “Juanito”, titolare di un esercizio commerciale ove si svolgevano incontri volti alla preparazione delle scommesse calcistiche; come, inoltre, il Flachi fosse edotto dell’attivita cui era dedito abitualmente il Juanito; come il Flachi fosse sovente interpellato per rendere il proprio parere sulla bonta delle scommesse e come egli fosse perfettamente in grado di intendere il linguaggio in codice utilizzato dal suo interlocutore nel corso delle frequenti conversazioni telefoniche. Nessun dubbio, inoltre, puo sussistere in ordine alla consapevolezza del Flachi circa l’attivita di scommettitori cui erano dediti i soggetti frequentati, ed in particolare il Juanito, al quale egli veicolava informazioni assunte presso colleghi calciatori di altre squadre. Alla luce di cio, non appare dubitabile che la suddetta complessiva condotta dell’incolpato, emergente da un quadro probatorio consistente ed univoco, ancorche non idonea ad integrare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 7, C.G.S., non possa certo considerarsi indifferente per l’ordinamento sportivo, il quale, come correttamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare nell’impugnata decisione, anticipa la soglia di rilevanza delle condotte censurabili, di talche la volontaria partecipazione all’attivita degli scommettitori, ancorche limitata al reperimento di informazioni privilegiate, integra certamente la violazione della norma disciplinare contestata e dei principi ad essa sottesi. Quanto al reclamo proposto dalla societa, occorre rilevare che, ferma restando la sussistenza della responsabilita oggettiva della stessa, che discende direttamente dall’accertamento della condotta antidoverosa del proprio tesserato, appare meritevole di essere considerata quale parziale attenuante di tale responsabilita - non sussistendo nel campo della responsabilita oggettiva delle societa prevista dall’ordinamento federale ipotesi di scriminanti sul genere di quella del modello comportamentale previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 - la predisposizione da parte dell’U.C. Sampdoria S.p.A. di un codice etico fatto sottoscrivere ai propri tesserati, nell’ambito di un concerto ed attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S.; in tale ottica, la misura della sanzione pecuniaria inflitta prime cure alla societa puo apparire eccessiva, giudicando questa Commissione piu congruo contenere detta misura nel limite di €5.000,00. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4): - accoglie parzialmente l’appello della U.S. Sampdoria S.p.A., riducendo la sanzione inflitta ad €5.000,00; - respinge l’appello del calciatore Flachi Francesco. Dichiara incamerarsi la tassa versata relativa al calciatore Flachi Francesco e dispone la restituzione della tassa relativa al reclamo dell’U.S. Sampdoria.
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