F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 1. APPELLO DELL’U.S. CALVI NOALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 11 del 31.8.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 1. APPELLO DELL’U.S. CALVI NOALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 11 del 31.8.2006) In data 3.5.2006 la società ASD San Martino, militante in campionato calcistico di prima categoria, proponeva reclamo avverso la validità della gara disputatasi il 30.4.2006, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle file della U.S. Calvi Noale, di Mattia Deppieri, calciatore squalificato, così come risulta da Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 51, del 28.4.2006. Al reclamo, la Commissione Disciplinare rispondeva dichiarandolo inammissibile perché intempestivo, in considerazione del fatto che, per le ultime 4 giornate di campionato, i termini procedurali sono abbreviati. La Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Veneto denunciava alla Procura federale l’impiego del Deppieri, così come appreso dal reclamo, di cui sopra, della A.S.D. San Martino. Detto impiego, difatti, aveva reso un grande vantaggio alla U.S. Calvi Noale, per l’ammissione ai play-off. La Procura Federale, rilevata la partecipazione del Deppieri alla gara del 30 aprile, nonostante la squalifica, rilevata l’inammissibilità per tardività del ricorso della A.S.D. San Martino e ritenuto che i fatti integrano gli estremi delle violazioni dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., ascrivibile al Deppieri, e, dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., ascrivibile alla società, deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto, Mattia Deppieri, Giuseppe Saccon, dirigente accompagnatore ufficiale e la U.S. Calvi Noale A.S.D., i primi due per comportamento antiregolamentare e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva. A seguito del deferimento, la U.S. Calvi Noale veniva penalizzata di 4 punti nel campionato di promozione 2006/2007. Avverso tale provvedimento, la U.S. Calvi Noale proponeva ricorso alla Commissione d’Appello Federale, chiedendo l’eliminazione della penalizzazione, ribadendo la propria buona fede e denunciando il pericolo che tale provvedimento potesse scoraggiare i giovani che si accingevano al campionato di promozione. La società si giustificava sostenendo l’assenza di dolo, dal momento che la posizione in classifica era tale da non consentire di compromettere la partecipazione ai play-off, e osservando, oltretutto, che un siffatto eccepito comportamento avrebbe procurato problemi di immagine alla società stessa. Rileva preliminarmente questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile per genericità e carenza di motivazione. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.S. Calvi Noale A.S.D. di Noale (Venezia), ai sensi dell’art. 29, comma 6 C.G.S, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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