F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 3. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 14.09.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 3. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 26 del 14.09.2006) All’esito dell’esame della relazione inviata dall’Ufficio Indagini relativa alla gara Aprilia/Monterotondo, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore dell’A.C. Aprilia Piergiovanni Rutzittu la squalifica fino al 16.9.2007 (i) “per aver rivolto ad un calciatore avversario espressioni gravemente offensive e minacciose colpendolo, a gioco fermo, con alcuni pugni in faccia e con un calcio al ventre”, (ii) per aver tentato di colpire un Assistente arbitrale e (iii) per aver avvicinato “l’Arbitro con atteggiamento minaccioso rivogendogli espressioni gravemente offensive”. Il calciatore Piergiovanni Rutzittu impugnava con reclamo tale decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che, con la decisione indicata in epigrafe, riteneva inammissibile la richiesta di disporre, ex art. 31, lett. a3), la visione di un filmato prodotto dal reclamante, irrilevante l’acquisizione del supplemento del direttore di gara previsto dall’art. 30, comma 4, C.G.S., e, nel merito, rigettava la domanda di riduzione della squalifica confermando, così, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Piergiovanni Rutzittu, il quale ha lamentato: (i) la violazione e/o falsa applicazione degli ar. 31, lett. a3) ed a4), e 30 , commi 3-4, C.G.S., per la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti; (ii) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 2bis, C.G.S., in quanto la sanzione inflitta risulta particolarmente onerosa rispetto ai fatti addebitati al reclamante. Per quanto esposto, il reclamante ha richiesto, previa ammissione del filmato prodotto, la riduzione della squalifica comminata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale limitandola al 31.12.2006. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 16.10.2006, l’avv. Stefano Vitale, presente in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani rappresentante di fiducia del signor Rutzittu, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la richiesta di ammissione, ai sensi dell’articolo 31, lett. a3) e a4), C.G.S., del filmato depositato in atti quale prova a discarico, non può essere accolta in quanto inammissibile. Ed invero, ad integrazione della motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che questa Commissione ritiene di condividere, si precisa che, diversamente da quanto lamentato dal reclamante, la lett. a3) dell’art. 31 C.G.S. limita la possibilità per società e tesserati interessati di produrre filmati che dimostrino l’estraneità del tesserato rispetto alla condotta sanzionata dall’arbitro, ai soli casi in cui il direttore di gara sia incorso in errore nell’identificare il soggetto reo del fatto censurato. La norma in esame, infatti, deve essere valutata nella sua intera formulazione, ossia tenendo conto anche del secondo periodo della stessa, che prevede la possibilità nei casi in cui i filmati prodotti provino l’innocenza del tesserato sanzionato dall’arbitro, di utilizzare le immagini come prova di condotta antisportiva di altri tesserati, ossia di coloro che sono stati individuati, grazie alle immagini del filmato utilizzato, come i reali responsabili dell’infrazione sanzionata dal direttore di gara. Nel caso di specie, invece, viene richiesta l’ammissione dei filmati prodotti dal reclamante non per provare la totale estraneità di quest’ultimo alle infrazioni contestate, a causa di un errore di identificazione del soggetto responsabile, ma per dimostrare che il Rutzittu ha commesso solo in parte la condotta violenta descritta dai documenti ufficiali. In ordine, invece, alla richiesta di integrazione del referto del direttore di gara con il supplemento previsto dall’art.30, comma 4, C.G.S., questa C.A.F. rtiene, in ciò conformandosi alla corretta valutazione del giudice di secondo grado, che l’acquisizione del citato documento si rivelerebbe superflua ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, in quanto gli stessi risultano già compiutamente descritti dalla documentazione presente in atti. Anche per quanto riguarda il merito, la pronuncia della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale risulta corretta, ritenendosi congrua, sulla base della ricostruzione dei fatti commessi dal reclamante, così come emersa dalla documentazione in atti, la sanzione della squalifica sino al 16.9.2007. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal signor Piergiovanni Rutzittu e dispone l’incameramento della tassa versata.
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