F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 1. RICORSO DELLA POL. POZZUOLESE AVVERSO L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL’AUTOVETTURA DEL SIG. ROMANIELLO VITO IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 4.8.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 1. RICORSO DELLA POL. POZZUOLESE AVVERSO L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL’AUTOVETTURA DEL SIG. ROMANIELLO VITO IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 4.8.2006) Con atto del 7.9.2006 la Pol. Pozzuolese adiva la C.A.F. per ricorrere contro la decisione della stessa C.A.F. indicata in epigrafe. Preventivamente la Commissione osserva che il reclamo non è stato trasmesso alla controparte signor Romaniello; ciò comporta la declaratoria di inammissibilità, essendo la reclamante venuta meno all’obbligo, prescritto dal vigente C.G.S, di integrare il contraddittorio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto della Pol. Pozzuolese di Pozzuolo Martesana (Milano), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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