F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006) L’A.S.D. Club Calcio S. Gregorio ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 con cui le è stata inflitta l’ammenda di € 800,00 per violazione degli artt. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. per non aver tesserato il tecnico (allenatore di base) signor Malaguarnera Nicola prima di avvalersene in occasione della partita di Coppa Italia Gravina Calcio/S. Gregorio del 27.8.2006. L’A.S.D. Club Calcio S. Gregorio, nell’atto di appello, chiede l’annullamento dell’ammenda inflitta ovvero una riduzione quanto meno pari a quella irrogata alle altre società che si erano trovate nella stessa situazione oggettiva. Nel gravame si riferisce: 1) che il ritardo nel tesseramento del signor Malaguarnera, avvenuto il giorno 2.9.2006, era stato determinato dal periodo feriale del Segretario dell’A.D.S.; 2) che si ignorava la sua obbligatorietà anche per attività di Coppa tanto più che l’art. 40, comma 3 del Regolamento L.N.D. imponendolo 20 giorni prima dell’inizio dei campionati niente dice per quanto riguarda la Coppa; 3) che la mancata precisazione dei tempi nel telegramma di avviso di convocazione aveva ingenerato la convinzione di un esonero dal produrre le controdeduzioni; 4) che in ogni caso la sanzione irrogata era stata troppo afflittiva sia perché si trattava di una gara di Coppa Italia e non di Campionato, sia perché la Commissione Disciplinare aveva applicato minori sanzioni a società nella stessa situazione oggettiva. L’appello può essere accolto solo in parte. Va premesso che l’art. 2 C.G.S. ai commi 1 e 5 stabilisce che l’ignoranza dello Statuto e delle Norme Federali non può essere invocata a nessun effetto e che i soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o colpa. La A.D.S. Club Calcio S. Gregorio - avvalendosi del tecnico Malaguarnera Nicola in occasione della partita di Coppa Italia con la Gravina Calcio prima di inoltrare la richiesta del suo tesseramento come prescritto dall’art. 38 N.O.I.F. – ha dunque tenuto un comportamento scorretto così violando l’art. 1 C.G.S.. Nella fattispecie trattandosi di una partita di Coppa Italia trova applicazione l’art. 38 N.O.I.F. e non l’art. 40 del Regolamento della L.N.D. che riguarda quest’ultimo campionato. Rispetto alla violazione commessa è poi irrilevante l’addotta, erronea convinzione di un esonero dal produrre le controdeduzioni per la mancata precisazione dei tempi nel telegramma di avviso di convocazione. Appare viceversa fondata la doglianza di un eccesso di pena avanzata dalla A.D.S. Club Calcio S. Gregorio in termini comparativi rispetto ad altre società gravate di una sanzione di € 500,00. Invero, dallo stesso Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 risulta che ad altre società, per la stessa violazione dell’art. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. (utilizzo di un tecnico senza averne richiesto il preventivo tesseramento, è stata loro inflitta la sanzione di € 500,00 di ammenda). Si ritiene dunque equo ridurre ad € 500,00 l’ammenda applicata alla A.D.S. Club Calcio S. Gregorio. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto della C.C.S. Gregorio A.S.D. di San Gregorio di Catania (Catania) riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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