F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 3. APPELLO DELL’A.S. GRISOLIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI LISERRE LUIGI, LISERRE WALTER E CAPALBO FRANCESCO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI CAPALBO GIOVANNI E CAPUTO ROCCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006). 4. APPELLO DELL’A.C. ASKALOS AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI DE ROSA RAFFAELE, GAMBA SERGIO, MUSCARELLO GIOVANNI E NAPOLETANO PASQUALE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI LA GRECA EGIDIO, POSCO SALVATORE, POZZI DARIO E NARDI DOMENICO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 6, COMMI 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 3. APPELLO DELL’A.S. GRISOLIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI LISERRE LUIGI, LISERRE WALTER E CAPALBO FRANCESCO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI CAPALBO GIOVANNI E CAPUTO ROCCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006). 4. APPELLO DELL’A.C. ASKALOS AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI DE ROSA RAFFAELE, GAMBA SERGIO, MUSCARELLO GIOVANNI E NAPOLETANO PASQUALE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI LA GRECA EGIDIO, POSCO SALVATORE, POZZI DARIO E NARDI DOMENICO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 6, COMMI 1, 2 E 4 CON L’AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006). Con distinti ricorsi entrambi datati 7.10.2006, l’A.S. Grisolia Calcio in proprio e per i suoi tesserati, Liserre Luigi, Liserre Walter, Capalbo Francesco, Capalbo Giovanni e Caputo Rocco, nonché l’A.C. Askalos in proprio e per i suoi tesserati De Rosa Raffaele, Gamba Sergio, Muscarello Giovanni e Napoletano Pasquale, La Greca Egidio, Posco Salvatore, Pozzi Dario e Nardi Domenico, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006, con cui, in relazione ai comportamenti tenuti dalle società odierne appellanti e conseguenti alla gara A.C. Askalos/A.S. Grisolia del 30.4.2006, era stata inflitta ad entrambe le Società la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di 2^ Categoria Stagione Sportiva 2005/2006 e ai tesserati sopra indicati inibizioni e squalifiche diversamente commisurate. I ricorsi sono oggettivamente e soggettivamente connessi e possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente. La C.A.F. osserva in via preliminare che le modalità di impugnazione sono aspetti formali del processo che debbono essere rigorosamente osservati ed in alcun caso superati o pretermessi. Ciò posto, dall’esame degli atti si evince chiaramente la violazione da parte degli odierni appellanti, delle formalità procedurali disciplinate dal Com. Uff. 200/A pubblicato il 4.5.2006, in vigore nel caso in esame, nella parte in cui prevede che “per i procedimenti di ultima istanza presso la C.A.F….……le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Com. Uff. delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza..” Infatti entrambi i ricorsi, come sopra anticipato, sono pervenuti a questa Commissione giudicante, a mezzo raccomandata spedita in data 7.10.2006, due giorni dopo lo spirare del termine previsto dal predetto Com. Uff. 200/A. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli 3) e 4) come sopra proposti dell’A.S. Grisolia Calcio di Grisolia (Cosenza) e dell’A.C. Askalos di Scalea (Cosenza) li dichiara inammissibili per mancato rispetto delle modalità previste dal Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it