F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 5. APPELLO DELL’A.C. CATTOLICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 22.9.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 5. APPELLO DELL’A.C. CATTOLICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 22.9.2006) La società A.C. Cattolica Calcio S.r.l. proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - riunitasi a Roma il 22.9.2006 e comunicatale il 28.9.2006 - con cui, in accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della stessa e della società Valleverde Riccione F.C. S.r.l. per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori in occasione della gara disputatasi il 12.3.2006, le veniva irrogata la sanzione di € 3.000,00 di ammenda oltre alla diffida. In via preliminare, la C.A.F. rileva l’inammissibilità dell’appello in quanto il relativo atto, in violazione dell’art. 29, 1 comma C.G.S. non risulta sottoscritto ciò che impedisce di riferirlo soggettivamente al legale rappresentante della A.C. Cattolica Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione, l’appello come sopra proposto dell’A.C. Cattolica Calcio S.r.l. di Cattolica (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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