F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 1. RECLAMO DELL’A.C. LOCRI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E U.S. VIBONESE CALCIO IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN OCCASIONE DELLA GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D dell’1.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 1. RECLAMO DELL’A.C. LOCRI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E U.S. VIBONESE CALCIO IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN OCCASIONE DELLA GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D dell’1.6.2006) La Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.), nella seduta del 31.5.2006, (Com. Uff. n. 27/D), ha respinto il reclamo proposto, in data 31.1.2006, dalla A.C. Locri volto ad ottenere dalle società Vigor Lamezia e U.S. Vibonese il risarcimento dei danni arrecati dai tifosi delle stesse alle strutture dello Stadio Comunale di Locri, nel quale le due squadre avevano disputato un incontro in data 1.2.2004. La C.V.E. ha ritenuto che la società reclamante non avesse fornito la prova della propria legittimazione attiva. In proposito la C.V.E. ha posto in rilievo: a) che proprietario dello stadio, nel quale si era svolto l'incontro, è il Comune di Locri; b) che, in tale veste, prima del reclamo proposto dalla A.C. Locri, il Comune si era rivolto alla Vigor Lamezia e alla U.S. Vibonese per ottenere il risarcimento dei danni; c) che la A.C. Locri non aveva dedotto alcunché in ordine ai motivi per i quali la gara in questione si era svolta presso lo Stadio di Locri e ad un suo eventuale coinvolgimento nell'organizzazione della manifestazione sportiva, che comunque potesse darle titolo ad ottenere un risarcimento. La C.V.E. ha poi rilevato lo scarso valore probatorio della fattura, per l'importo di € 22.050,00, prodotta, nel corso del giudizio, dalla A.C. Locri, attestante il pagamento effettuato dalla suddetta associazione sportiva alla Brico-Ferr di Glioti Giuseppe, sia perché appariva singolare la sua tardiva produzione, sia perché mancava la specificazione delle somme con riferimento alle singole riparazioni effettuate. Contro la decisione della C.V.E. la A.C. Locri ha proposto ricorso. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. In linea preliminare la ricorrente eccepisce che la C.V.E. non avrebbe dovuto tenere conto delle controdeduzioni della Vigor Lamezia perché non le erano state notificate; l'omessa notifica aveva comportato la violazione del principio del contraddittorio. L'eccezione è infondata. A seguito del reclamo proposto dalla A.C. Locri la C.V.E., nella seduta del 5.4.2006, ha emesso ordinanza del seguente tenore: «dispone che la l'A.C. Locri fornisca chiarimenti e produca documentazione, con memoria integrativa da inviare alla Commissione ed alle controparti entro il termine del 15.5.2006, sia in ordine alla propria legittimazione attiva, sia in ordine alla riferibilità degli asseriti danni a ciascuna delle due controparti, sia infine alla misura dei danni medesimi, questi ultimi da provarsi mediante produzione delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati». Alla memoria presentata dalla A.C. Locri, in esecuzione dell'ordinanza, la Vigor Lamezia ha replicato con una memoria, depositata prima della seduta fissata per la discussione del reclamo, per contestare la rilevanza dei documenti prodotti dalla A.C. Locri e la permanente mancanza di prova in ordine alla legittimazione di quest'ultima a chiedere il risarcimento dei danni cagionati alle strutture dello Stadio Comunale di Locri. Il carattere meramente difensivo della memoria e la considerazione che la stessa è rimasta nei limiti degli argomenti del dibattito che erano stati indicati con l'ordinanza della C.V.E., porta a concludere che, a prescindere dalla conoscenza o meno di essa da parte della A.S. Locri, nessuna violazione del contraddittorio vi è stata, né violazione del diritto di difesa. Nel merito l'A.S. Locri, supplendo ad una propria lacuna probatoria, produce solo in questa fase copia della convenzione, del 20.8.2003, con la quale il Comune le ha affidato la gestione e la manutenzione dell'impianto sportivo del quale fa parte lo stadio di calcio, rimasto danneggiato in occasione della partita tra la U.S. Vibonese e la Vigor Lamezia dell’ 1.2.2004. Assume quindi che la sua legittimazione deriva dalla sua qualità di gestore dell'impianto e critica sotto vari profili la decisione della Commissione Vertenze Economiche. Il ricorso è infondato. In linea di principio, titolare del diritto al risarcimento del danno è il proprietario del bene danneggiato. Il diritto al risarcimento del danno, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, può spettare anche a colui il quale abbia la disponibilità, anche di fatto, del bene e dal danneggiamento di questo possa subire un danno al suo patrimonio. Nella specie è pacifico che la società ricorrente aveva la disponibilità del bene per svolgervi la propria attività agonistica, mentre non l'aveva per fare svolgere attività ad altre società. Ciò risulta dall'art. 4 della convenzione stipulata con il Comune di Locri, nel quale si legge che «il terreno di giuoco, la cui gestione e manutenzione è a carico dell'A.C. Locri, sarà istituzionalmente destinato alla disputa delle partite di calcio ufficiali dell'A.C. Locri. Ogni diverso utilizzo, da parte dell'A.C. Locri, dovrà essere autorizzato preventivamente dall'amministrazione comunale». Proprio in applicazione di questo articolo, allorquando il Comitato Interregionale dispose che la gara Vibonese Calcio c. Vigor Lamezia dell’ 1.2.2004 si svolgesse presso lo stadio comunale di Locri, acquisì l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Locri, il quale era l'unico che disponesse di un potere sulla cose idoneo alla utilizzazione del bene per un fine diverso dal quello per il quale era stato concesso all'A.C. Locri. Una prima conclusione si può trarre: l'A.C. Locri non aveva la disponibilità del bene per l'uso in relazione al quale si verificarono i danni; unico soggetto ad avere la disponibilità del bene era il proprietario Comune di Locri che, in tale veste, autorizzò l'utilizzazione dell'impianto. Sotto il profilo della disponibilità del bene legittimato è, quindi, solo il Comune di Locri. Ma la legittimazione dell'A.C. Locri non sussiste neppure sotto il secondo dei profili sopra indicati poiché non è provato che essa abbia subito un danno per effetto del danneggiamento delle strutture dello stadio. A quest'ultimo proposito è bene ricordare che il risarcimento non è richiesto per il mancato utilizzo dello stadio (nel qual caso vi sarebbe stata una legittimazione della società Locri), ma soltanto per i danni materiali cagionati all'impianto. Alla riparazione di detti danni non era tenuta l'A.C. Locri, la quale quindi non può vantare alcuna legittimazione né diretta, né indiretta al risarcimento. Alla riparazione di detti danni era tenuto il Comune di Locri, che si ricorda aveva autorizzato l'uso del bene, in base al terzo paragrafo dell'art. 6 della convenzione, il quale così recita: «Sono altresì a carico del Comune quelle opere di straordinaria manutenzione, ivi comprese la sostituzione e la riparazione di parte degli impianti o il ripristino di strutture degli impianti medesimi, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte dell'A.C. Locri, alle operazioni di ordinaria manutenzione o la causa che lo determini non sia in relazione ad incuria, disattenzione, incompetenza della società».Il fatto che i danni siano stati riparati a cura e spese dell'A.C. Locri (a prescindere dalla questione relativa alla genericità della fattura prodotta) non vale a trasferire in capo ad essa una legittimazione al risarcimento che spetta nella specie al proprietario del bene, in quanto unico soggetto ad averne la disponibilità per l'uso in relazione al quale si verificarono i fatti dannosi ed unico soggetto che dal danneggiamento del bene risentiva un danno perché oltretutto tenuto per contratto alla riparazione dello stesso, ma semmai costituisce titolo per richiedere al Comune di Locri il rimborso delle somme al cui pagamento quello era tenuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’ A. C. Locri di Locri (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it