F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 2. RECLAMO F.C. ENOTRIA 1908 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE NICHETTI MARCO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 2. RECLAMO F.C. ENOTRIA 1908 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE NICHETTI MARCO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006) La sottoscrizione appare effettivamente apocrifa, anche se è singolare che nella prima richiesta di svincolo (lettera 6.6.2006 Avv. Guerritore indirizzata alla Società) nulla viene dedotto in ordine alla firma apocrifa ed altre sono le motivazioni della richiesta. Resta il fatto, però, che la sottoscrizione di entrambi i genitori debba considerarsi requisito formale indefettibile per la validità del tesseramento e non può ipotizzasi che nella fattispecie possa ritenersi sufficiente la sottoscrizione di un solo genitore. Il tesseramento vincola infatti l’interessato per un periodo piuttosto lungo e deve pertanto essere considerato atto di straordinaria amministrazione che, quindi, necessita indefettibilmente delle firme di entrambi i genitori. Volendo peraltro prescindere dalla palese diversità della firma della sig.ra Rosalia Carullo rispetto a quelle che possono ritenersi per certo autentiche, perché sottoscritte innanzi a Pubblico Ufficiale, è la stessa parte ricorrente a dubitare che in luogo della predetta, l’atto di tesseramento possa essere stato sottoscritto dal marito e come tale, la firma sarebbe certamente apocrifa. La carenza del requisito formale rende quindi insanabilmente nullo l’atto di tesseramento e conseguentemente infondato il reclamo proposto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto della F.C. Enotria 1908 di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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