F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 2. RECLAMO TERNANA S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C RELATIVA ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGUENTE POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, NATO IL 9.11.1982. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 2. RECLAMO TERNANA S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C RELATIVA ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGUENTE POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, NATO IL 9.11.1982. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006) La società Ternana S.p.A. ritualmente impugnava il procedimento in epigrafe. Successivamente con comunicazione fax, pervenuta tempestivamente, la medesima reclamante riteneva di non dover coltivare il preannunciato gravame. La C.A.F. pertanto, dichiara il “non luogo a procedere” per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 29, comma 12 C.G.S., in merito al reclamo come sopra proposto dalla Ternana S.p.A. di Terni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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