F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 3. RECLAMO SIG. MATTEOTTI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI SINO AL 15.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 3. RECLAMO SIG. MATTEOTTI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI SINO AL 15.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006) Il signor Michele Matteotti, tesserato per la società G.S. Ischia, ricorre avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. in data 22.9.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 17, in data 5.10.2006 del medesimo Comitato. L’arbitro dell’incontro G.S. Ischia/A.C. Valsugana (Campionato di 2a Categoria della Lega Nazionale Dilettanti) svoltosi ad Ischia di Pergine in data 8.6.2006, ha descritto nel referto che il tesserato del G.S. Ischia Michele Matteotti, allenatore della squadra ospitante, al termine della partita, è corso sotto la tribuna ed ha rivolto gravi atti osceni (che non dà conto qui riferire in modo particolareggiato) ed offese verbali. Conseguentemente, il Comitato Provinciale di Trento gli ha comminata la squalifica fino al 15.6.2010 (Com. Uff. n. 64 del 15.6.2006), sanzione che è stata, poi, ridotta al 15.6.2009 dalla Commissione Disciplinare costituita presso il medesimo Comitato con la delibera oggetto dell’impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dall’interessato avverso l’originario provvedimento disciplinare. Con ricorso pervenuto il 12.10.2006 il Matteotti ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d’Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare locale, assumendo motivazioni di merito circa la non piena attendibilità del referto arbitrale in ordine allo svolgimento dei fatti, nonché la non proporzionalità della sanzione inflittagli, in ragione sia della continua provocazione subita dai sostenitori della squadra avversaria – ai quali i gravi atti osceni erano rivolti – sia in rapporto alla intrinseca gravità del fatto, da lui ritenuto più lieve di quanto valutato dagli Organi disciplinari ai fini dell’irrogazione della sanzione. Formulata richiesta di audizione di altri testimoni, affermata l’istintività del gesto compiuto e chiaritane la natura di mero sfogo e non di deliberata offesa, il tesserato ha concluso chiedendo “un ulteriore sconto di pena” All’udienza odierna il ricorrente, non patrocinato, non è comparso personalmente e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Commissione. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza del tesserato del G.S. Ischia Michele Matteotti, allenatore, avverso la squalifica comminatagli dalla dagli Organi di Giustizia insediati presso il Comitato Provinciale di Trento, da ultimo ridotta dalla locale Commissione Disciplinare a tutto il 15.6.2009, a sanzione del comportamento osceno ed offensivo tenuto al termine dell’incontro G.S. Ischia/A.C. Valsugana, svoltosi ad Ischia di Pergine l’8.6.2006. Il ricorso è inammissibile. A tenore dell’art. 33 C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adìta come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente federale”. In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull’attendibilità del referto arbitrale e sull’entità della sanzione, ritenuta sproporzionata in rapporto ai fatti, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d’Appello Federale. Dalla pronuncia d’inammissibilità discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Matteotti Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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