F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 1. RECLAMO A.S.D. CAPO D’ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPO D’ORLANDO/ROCCA DI CAPRILEONE DEL 16.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 1. RECLAMO A.S.D. CAPO D’ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPO D’ORLANDO/ROCCA DI CAPRILEONE DEL 16.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006) L’A.S.D. Capo d’Orlando ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 8 del 12.10.2006) che accoglieva il reclamo dell’U.S.D. Rocca di Caprileone in merito al risultato della gara Capo d’Orlando/Rocca di Caprileone disputata a Capo d’Orlando il 16.9.2006 valevole per il Campionato di Promozione, e per l’effetto infliggeva al Capo d’Orlando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. A tal proposito si deve subito chiarire che l’appello testè indicato non può essere accolto, seppur con diversa interpretazione, in quanto non appare condivisibile la motivazione espressa e sostenuta dalla Commissione Disciplinare per i motivi di seguito esposti. In tema di fatto trattasi di un giocatore, tale Mantegna Marco, tesserato con la società Capo d’Orlando, al quale venivano inflitte tre giornate di squalifica durante una gara di Play-Out del Campionato Allievi della trascorsa stagione calcistica. Nel caso di specie il calciatore, dopo aver scontato le prime due giornate di squalifica nelle successive ultime due partite dello stesso Campionato Allievi, doveva scontare il residuo della squalifica nella successiva stagione, ovvero nella stagione in corso 2006/2007 nel competente Campionato Juniores, essendo lo stesso nato nell’anno 1989. Diversamente detto calciatore, rimasto tesserato con la stessa squadra, veniva utilizzato nella prima giornata della stagione in corso, dalla prima squadra del Capo d’Orlando, ovvero nel Campionato di Promozione. Ebbene, se il calciatore avesse nel frattempo cambiato la squadra di appartenenza, certamente trovava applicazione il comma 6 dell’art. 17 C.G.S.. Viceversa, nel caso che ci occupa, il residuo della squalifica doveva essere scontato dal giocatore nel Campionato di sua competenza, ovvero quello Juniores essendo nato nel 1989. Questa Commissione d’Appello, non ritiene percorribile la distinzione effettuata dalla C. D. della non omogeneità delle categorie Allievi e Juniores, sulla base del carattere di “aleatorietà” del Campionato “Juniores”. Al contrario questa Commissione ritiene che il termine di omogeneità trova applicazione tra il Campionato “Juniores” e quello “Allievi”, ovvero sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee a quelle nelle quali era maturata la condotta punita, trattandosi nel caso del Mantegna di calciatore che per ragioni di età (classe 1989) appartiene per competenza alla fascia Juniores. Orbene, è vero quanto sostiene la ricorrente “si realizzerebbe una pratica elusione della pena e, quindi, si avrebbe la frustrazione della finalità, sia affittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio”, allorquando iniziando precedentemente il Campionato di prima squadra, si consentisse di scontare in detto Campionato la squalifica ad un calciatore “ex Allievo”, che per ragioni anagrafiche, appunto, appartiene normativamente alla fascia “Juniores”. Ma proprio queste stesse considerazioni e valutazioni sono state considerate idonee e legittime dalla Commissione di ultima istanza nella disamina del caso concreto, laddove il calciatore è stato realmente utilizzato dalla propria società in prima squadra. Talché, nell’ipotesi del tutto realistica del ragazzo ritenuto, dalla propria società, maturo per essere impiegato nella prima squadra, la limitazione dell’applicazione ermeneutica della norma sanzionatoria, realizzerebbe l’assurda ipotesi opposta, che lo stesso non sconterebbe mai più quel residuo di pena che avrebbe dovuto scontare, altresì, stante la tesi della reclamante, unicamente nella sua fascia di appartenenza “Juniores”. A ciò, si deve aggiungere quanto sostenuto dalla Corte Federale (Com. Uff. n. 12 2003/2004) che, le norme sanzionatorie federali vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva, rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica, di fungere da strumento di pratica elusione della pena. Sicché, conformemente alla decisione della citata Corte Federale, la conseguenza diretta di questo processo interpretativo ed applicativo è, pertanto, che la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore, salvo il principio della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S.D. Capo d’Orlando di Capo d’Orlando (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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