F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 6. RECLAMO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 7, COMMA 3BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 6. RECLAMO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 7, COMMA 3BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006) La società A.C. Siena, con fax del 26.10.2006 indirizzato alla C.A.F. ed alla Procura Federale, avversava la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, come dettagliatamente indicata in epigrafe. L’appello veniva posto in esame nella seduta C.A.F. del 16.11.2006 alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dell’appellante stessa. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale eccepiva l’inammissibilità dell’appello prodotto dall’A.C. Siena per il mancato rispetto delle modalità temporali dettate dal Com. Uff. 200/A del 4.5.2006, che specificatamente disciplina la “abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti di illecito sportivo e amministrativo”. Tale disposizione speciale prevede: a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali.” L’appello è inammissibile. La società A.S. Siena avrebbe dovuto depositare presso la segreteria della C.A.F. i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87 (19.10.2006) e non spedirli a mezzo fax il 26.10.2006, tardivamente. Per questi motivi la C.A.F., visto il Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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