F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 4. RECLAMO DEL CALC. BARNABA MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 11 del 5.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 4. RECLAMO DEL CALC. BARNABA MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 11 del 5.10.2006) Con Delibera dei 15 e 28 settembre 2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 11 del 5.10.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia confermava, a carico del tesserato Barnaba Massimiliano, la squalifica a tutto il 31.7.2011. La Commissione Disciplinare, agendo in qualita di giudice d’appello, decideva intorno ai reclami, che il Barnaba aveva presentato avverso alla decisione di primo grado, resa dal Comitato Locale di Tolmezzo e pubblicata nel Com. Uff. n. 9 del 2.8.2006. Narrava il primo giudice che la gara Amaro/Ardita del 30.7.2006 era stata sospesa nel corso del primo tempo, in seguito ad aggressione subita dall’arbitro: il protagonista del fatto era identificato nel calciatore dell’Amaro, Barnaba Massimiliano. Il Barnaba, in particolare, aveva prima minacciato, ingiuriato e strattonato il direttore di gara, mentre egli tentava di espellerlo dal campo di gioco; poi, si era spinto fino a colpirlo con un pugno, determinando cosi lesioni, che richiedevano il ricovero dell’arbitro presso il Pronto Soccorso, ove gli veniva riscontrata una contusione mandibolare guaribile in due giorni. Alla luce di questi fatti, il Comitato Locale di Tolmezzo squalificava il Barnaba fino al 31.7.2011. Con ricorso del 4.8.2006, il Barnaba adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, domandando la riforma della decisione del Comitato Locale di Tolmezzo. La Commissione Disciplinare respingeva il ricorso, confermando cosi la prima decisione. Con ricorso del 10.10.2006, il sig. Barnaba Massimiliano impugnava, ai sensi dell’art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l’annullamento. La difesa del Barnaba adisce la Commissione Federale d’Appello in qualita di giudice di terzo grado, ai sensi dell’art. 33, C.G.S. Orbene, in tali ipotesi, la Commissione e mero giudice di legittimita del provvedimento impugnato: essa non puo piu conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l’annullamento. Il giudizio di terzo grado e, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello. Il ricorso del Barnaba non sembra ispirato a questi criteri. Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d’appello: l’attenzione si ferma, in particolare, sul referto arbitrale, che ha giovato alla Commissione Disciplinare nel valutare la condotta del calciatore. Sostiene la difesa del Barnaba che codesta ricostruzione sarebbe inattendibile: da cio seguirebbe, dunque, il corollario della contraddittorieta della Delibera della Commissione Disciplinare. L’accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, e insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, e competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggano la decisione d’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Barnaba Massimiliano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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