F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 6. RECLAMO C.P.C. SAN LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CPC SAN LAZZARO/PAVONIANA DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 6. RECLAMO C.P.C. SAN LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CPC SAN LAZZARO/PAVONIANA DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006) Con Delibera del 17.10.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006, il Giudice Sportivo di 2°grado presso il Comitato Regionale Lombardia, in parziale riforma della Delibera 12 12.10.2006 del Giudice Sportivo di 1°grado presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata nel Com. Uff. n. 11 del 12.10.2006, irrogava, a carico della C.P.C. San Lazzaro, la sanzione di £ 60,00 per il parapiglia ed i diverbi, avvenuti tra i calciatori nel corso della gara San Lazzaro/Pavoniana dell’8.10.2006. Il Giudice di 2°grado confermava inoltre la decisione del primo giudice, nella parte in cui dichiarava entrambe le societa sconfitte per 0-3, invitandole infine a disputare una gara amichevole. Narrava il Giudice di 2°grado che al 33’ minuto del secondo tempo, i calciatori Tonelli e Lardelli della societa G.S. Pavoniana colpivano con violenza giocatori avversari. L’arbitro espelleva i calciatori ed assegnava un calcio di rigore in favore della C.P.C. San Lazzaro. In seguito a tali fatti, si scatenavano diverbi tra giocatori che non impedivano, tuttavia, la regolare conclusione dell’incontro. Il Giudice di 1°grado infliggeva, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. in tema di responsabilita oggettiva delle societa per fatti dei propri tesserati, un’ammenda di €120,00 alla G.S. Pavoniana e di €100,00 alla San Lazzaro: decretava, altresi, la sconfitta per 0-3 di entrambe le societa. Il Giudice di 2°grado. Come gia notato, riduceva l’ammontare della sanzione pecuniaria a carico della San Lazzaro, confermando la sconfitta per 0-3 di entrambe le squadre. Con ricorso del 26.10.2006, la San Lazzaro impugnava, ai sensi dell’art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l’annullamento. La difesa del Barnaba adisce la Commissione Federale d’Appello in qualita di giudice di terzo grado, ai sensi dell’art. 33, C.G.S.. Orbene, in tali ipotesi, la Commissione e mero giudice di legittimita del provvedimento impugnato: essa non puo piu conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l’annullamento. Il giudizio di terzo grado e, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello. Il ricorso della C.P.C. San Lazzaro non sembra ispirato a questi criteri. Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dal Giudice di 2°grado. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d’appello: l’attenzione si ferma, in particolare, sulla imputazione di responsabilita dei fatti, che hanno determinato i provvedimenti dell’arbitro ed i successivi diverbi tra calciatori. Sostiene la difesa della San Lazzaro che responsabili di comportamenti scorretti sarebbero soltanto calciatori della G.S. Pavoniana: per tali motivi, la San Lazzaro non potrebbe tenersi per oggettivamente responsabile, non essendo alcun suo calciatore imputabile di alcunche. L’accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, e insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, e competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggano la decisione d’appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla C.P.C. San Lazzaro di Mantova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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