F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 2. RECLAMO CITTA’ DI MONREALE DILETTANTISTICA AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE PALMITERI GIANLUCA DOVUTO DALL’U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 2. RECLAMO CITTA’ DI MONREALE DILETTANTISTICA AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE PALMITERI GIANLUCA DOVUTO DALL’U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D del 9.10.2006, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto dalla società Città di Monreale D ilettantistica al fine di vedersi riconosciuto nella maggior misura di € 103.291,37 il premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F. ad essa dovuto da parte del U.S. Città di Palermo, in relazione all’esordio in Serie A del calciatore Gianluca Palmiteri (avvenuto nelle fila del Palermo in data 18.12.2005 in occasione della gara Palermo - Livorno), avendo l’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. certificato detto premio in € 18.000,00. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale la società Città di Monreale Dilettantistica, deducendo che l’intervenuta modifica, ad opera del C.U. n. 153/A del 1.2.2006, dell’art. 99 bis N.O.I.F. ed in particolare il novellato meccanismo di determinazione del premio alla carriera spettante alle società dilettantistiche, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, ed in tutte quelle analoghe ad essa, e chiedendo a questa Commissione, in via pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio per rinviarne gli atti alla Corte Federale, affinché quest’ultima si pronunci sulla legittimità della disposta retroattività della succitata norma organizzativa, come novellata, anche a tutte le controversie pendenti alla data della pubblicazione del predetto Com. Uff.; nel merito, in riforma della gravate decisione, determinare nella misura di € 103.291,37 l’entità del premio alla carriera dovutole. Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento. Premesso che nessun dubbio può infatti sussistere, nel merito, circa l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. al caso di specie, occorre osservare come tutte le censure svolte dall’odierna reclamante attengano alla legittimità, anche sotto un postulato profilo costituzionale, della disposta retroattività della novellata norma alle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, vadano fatalmente ad impingere nel campo dell’opportunità - e non già della legittimità - della norma medesima e soprattutto della sua disposta retroattività, che peraltro la stessa reclamante ammette possa astrattamente essere disposta dal legislatore. E’ noto, tuttavia, come il giudizio relativo all’opportunità di una norma – così come, nel caso di specie, alla retroattività della stessa – sia da considerarsi una valutazione istituzionalmente demandata in via esclusiva all’organo legislativo, dovendo quello di giustizia limitarsi all’applicazione del diritto positivo. Né, come già detto, nella fattispecie appaino ricorrere gli estremi per la remissione degli atti del giudizio alla Corte Federale, non vertendosi affatto in un’ipotesi di contrasto della norma citata con lo Statuto o altre norme federale, né sussistendo problematiche interpretative della norma medesima. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Città di Monreale Dilettantistica di Monreale (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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