F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 4. RECLAMO A.S. SAVIGLIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIGLIANESE/SALUZZO DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemone Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 2.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 4. RECLAMO A.S. SAVIGLIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIGLIANESE/SALUZZO DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemone Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 2.11.2006) Il Giudice Sportivo di primo grado del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta n. 13 in data 12.10.2006, assegnava, in relazione alla gara disputata in data 8.10.2006 tra la A.S.D. Saviglianese e la società Saluzzo, gara persa alla Saviglianese per 0-3, considerando che quest’ultima società aveva schierato in campo il calciatore Allasia Francesco il quale, squalificato per una gara, non aveva scontato la sanzione. Lo stesso Giudice disponeva, altresì, la squalifica per un’ulteriore giornata del predetto calciatore Allasia; la inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 23.10.2006 per Bruschini P. Mario, dirigente accompagnatore della società Saviglianese; la condanna all’ammenda di € 50,00 per quest’ultima società. Su reclamo della società Saviglianese, il Giudice Sportivo di 2° grado respingeva l’impugnazione e confermava la decisione del primo giudice, con delibera pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta n. 16 del 2.11.2006. Il Giudice di 2° grado – premesso che la società Saviglianese aveva chiesto che fosse dichiarata nulla la delibera di primo grado “per carenza di competenza del Giudice Sportivo di primo grado a pronunciarsi in relazione alla posizione irregolare di un giocatore, come è disposto dall’art. 42 comma 3, C.G.S. “ - osservava che nessuna valida censura poteva muoversi al Giudice Sportivo di primo grado il quale aveva “operato d’ufficio” e aveva “deliberato operando sulla base dei documenti ufficiali di gara avvalendosi, in questo caso, di quanto disposto dall’art. 24 comma 8 e 9 C.G.S. “. Avverso la delibera del giudice sportivo di 2° grado la società Saviglianese ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, deducendo che il C.G.S. attribuisce, in forza del combinato disposto degli artt. 24, comma 8 e 9, e 42, comma 3, competenza esclusiva alla Commissione Disciplinare ovvero al Giudice Sportivo di 2° grado per il settore dell’attività giovanile e scolastica, in ordine a tutte le questioni attinenti la regolare posizione dei tesserati che hanno preso parte alle gare. Conseguentemente il Giudice Sportivo di primo grado si era pronunciato illegittimamente: in primo luogo, decidendo d’ufficio; e, in ogni caso, perché, anziché basarsi sulla documentazione ufficiale relativa alla gara, aveva tenuto conto di una irrituale segnalazione al direttore di gara circa la posizione irregolare del tesserato Allasia, formulata dai dirigenti dell’ A.C. Saluzzo i quali così avrebbero, quantomeno, illegittimamente omesso il dovuto preavviso alla società controinteressata. Di qui la nullità anche della delibera del Giudice Sportivo di 2° grado che aveva pienamente avvallato la decisione del primo giudice. Il ricorso è fondato. L’art. 24, comma 8, C.G.S. prevede, in via generale, quale giudice debba decidere in ordine alla posizione dei calciatori impiegati in gare e stabilisce che tale competenza spetta ai Giudici Sportivi di prima istanza “salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, C.G.S.” . Quest’ultima norma dispone che “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa”. Nella fattispecie in esame risulta solo che una nota definita “reclamo” dallo scrivente Bo Enrico, accompagnatore della squadra del Saluzzo e riguardante la posizione del calciatore Allasia fu consegnata all’arbitro della gara disputatasi il giorno 8.10.2006 tra Saviglianese e Saluzzo. Ora, quest’ultimo documento per valere come rituale reclamo avrebbe dovuto essere proposto alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° grado, come dispone l’art. 42 , comma 3, C.G.S. e inviato in copia alla controparte anziché essere consegnato, come è avvenuto, all’arbitro. Comunque, ammessa, in denegata ipotesi, la ritualità di siffatto reclamo la competenza sarebbe stata quella indicata dall’art. 42, comma 3, più volte citato, e non del Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, il quale, dunque, ha deciso esorbitando dalla propria competenza. Questo Giudice, peraltro, si è pronunciato esaminando, come testualmente si legge nella sua delibera, il “referto arbitrale” dal quale “ risulta che la A.S.D, Saviglianese , nella gara in oggetto, ha schierato in campo il giocatore Allasia Francesco che non aveva titolo a prendervi parte”. Sotto questo profilo, dunque, il Giudice Sportivo di primo grado ha ritenuto di attivarsi d’ufficio, ai sensi dell’art. 24 , commi 8 e 9, C.G.S., come precisa del resto la delibera del Giudice Sportivo di 2° grado, qui oggi impugnata. Senonché , nella fattispecie in esame, l’arbitro, nel suo rapporto, non ha indicato che il calciatore Allasia era squalificato, né avrebbe potuto rilevarlo, atteso che il suo compito era limitato ad accertare quali giocatori avessero partecipato alla gara. Ora , è vero che lo stesso arbitro ha dato atto, come risulta dal suo rapporto, di “riserve presentate dalla società Saluzzo” ma anche volendo riferire tale indicazione al documento sottoscritto da Bo Enrico di cui sopra si è trattato, dovrebbe concludersi che la squalifica non scontata dal giocatore Allasia non è risultanza del rapporto arbitrale ma notizia contenuta in un documento presentato all’arbitro, il che è cosa ben diversa. Pertanto, anche sotto il profilo qui in esame, il Giudice Sportivo di primo grado ha esorbitato dalla propria competenza in quanto l’art. 24 , comma 9, C.G.S. gli consente di attivarsi d’ufficio solo “sulla base delle risultanza dei documenti ufficiali di gara”; clausola, quest’ultima, che delimita la competenza del giudice nel senso che gli attribuisce il potere di decidere d’ufficio purché utilizzi esclusivamente le risultanze dei documenti ufficiali di gara. Ciò posto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado , pubblicata nel Com. Uff. n. 16 del 2.11.2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, che ha totalmente avvallato la pronuncia del primo giudice, va annullata perché erronea e parimenti va annullata la decisione del giudice sportivo di primo grado per incompetenza. L’annullamento va disposto senza rinvio, non sussistendo le condizioni per il proseguimento del processo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Saviglianese di Savigliano (Cuneo), per l’effetto annulla le decisioni del Giudice Sportivo di 1° e 2° grado ripristinando il risultato del campo. Manda alla Procura Federale per gli eventuali atti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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