F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 1. RECLAMO PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI ANDREANI ANTONIO, AVONA CRISTIAN, BATTIGELLO MASSIMILIANO, NICOLINI MATTEO, VACONDIO MASSIMO, DEL SIG. FAVA GIOVANNI E DELL’U.C. VIADANA, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 DELLE N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1, 2, COMMA 4 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 27.9.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 1. RECLAMO PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI ANDREANI ANTONIO, AVONA CRISTIAN, BATTIGELLO MASSIMILIANO, NICOLINI MATTEO, VACONDIO MASSIMO, DEL SIG. FAVA GIOVANNI E DELL’U.C. VIADANA, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 DELLE N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1, 2, COMMA 4 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 27.9.2006) Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, con rituale e tempestivo ricorso alla C.A.F. ex art. 33, comma 2, lett. c), C.G.S., ha interposto gravame avverso la decisione 25/09/2006, pubblicata sul Com. Uff. n° 12 del 27.9.2006, con la quale la Commissione Desciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna ha prosciolto, su deferimento della Procura Federale, i calciatori della U.C. Viadana Andreani Antonio, Avona Cristian, Battigello Massimiliano, Nicolini Matteo, Vacondio Massimo, il Presidente Fava Giovanni, incolpati della violazione degli artt. 94 ter N.O.I.F., 39, comma 2, Reg. Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S., la Società U.C. Viadana a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 1, comma 1, e 2, comma 4 C.G.S., per gli addebiti ascritti al suo Presidente ed ai su citati tesserati all’epoca dei fatti. La contestazione del Procuratore Federale discendeva dal fatto che tra la Società ed i calciatori non professionisti erano stati stipulati accordi e/o convenzioni scritte di carattere economico, vietate e nulle ad ogni effetto, e comunque, in contrasto con le disposizioni vigenti. La Commissione Desciplinare, previo richiamo del disposto di cui all’art. 94, comma 1, N.O.I.F. (ritenuto fonte normativa “in bianco”), in virtù del quale “sono vietati gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, ritenuto, quindi, che tra la Società ed i calciatori erano stati, invece, pattuiti accordi a mero titolo di rimborso spese, aveva prosciolto i deferiti per l’insussistenza degli addebiti loro rispettivamente ascritti. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti col proposto ricorso, considerate prive di fondamento le argomentazioni addotte dalla Commissione Disciplinare e, all’evidenza, esaustivo il contenuto degli accordi economici acquisiti agli atti, ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari. I tesserati Battigello, Andreani, Avona, Nicolini e Vacondio, con memoria 26.10.2006 del loro difensore, hanno controdedotto rilevando la carenza di legittimazione attiva del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, l’incompletezza e parzialità del ricorso, l’inconsistenza, genericità ed inconferenza delle motivazioni addotte, la corretta ed adeguata motivazione della Commissione Disciplinare, il contrasto delle norme federali con i principi comunitari, concludendo con richieste conseguenti. Davanti alla C.A.F. è comparso il Procuratore Federale, il quale ha concluso per l’annullamento della decisione gravata e la irrogazione ai deferiti delle sanzioni richieste in sede di Commissione Disciplinare. Sono, pure, comparsi il difensore dei calciatori deferiti ed il Presidente Fava, che hanno richiesto la conferma della decisione impugnata. In specie, il Presidente Fava, ha negato di avere sottoscritto gli accordi de quibis dichiarandosi, quindi, del tutto estraneo. Ciò premesso osserva la C.A.F., in via preliminare, che deve affermarsi la legittimazione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a proporre il gravame in virtù di espressa delega del Presidente Federale prevista dal punto 6° di cui al Com. Uff. n° 18/A dell’ 1.8.1988, pubblicato il 3.8.1988, il cui contenuto viene, ora, espressamente richiamato. Ne consegue, quindi, che risulta priva di fondamento l’eccezione sollevata, per il mezzo del loro difensore, dai calciatori in premessa citati. E’, inoltre, insussistente l’eccezione di incompletezza del ricorso, posto che la copia dello stesso inviata ai deferiti, pur mancante di tre righe, è del tutto comprensibile nella sua interezza. Quanto al merito giova osservare che privo di fondamento è l’assunto del Fava relativo al disconoscimento delle sigle apposte in calce agli accordi economici intervenuti con i calciatori deferiti. Osserva in contrario la C.A.F. che le sigle in questione sono identiche ad altre apposte dal Fava in atti ufficiali a lui riconducibili (v. domande di iscrizione della U.C. Viadana ai Campionati di Eccellenza 2004/2005 e 2005/2006). Significativa, altresì, è la moratoria 16.7.2005 (v. carte 64) inviata, per conto del calciatore Andreani, dal Dott. Stefano Marchesini e dall’Avv. Viviana Bovio alla U.C. Viadana e per conoscenza al Presidente Fava Giovanni, e ciò a riprova del fatto che egli era ben consapevole del contenuto dell’accordo evidentemente da lui sottoscritto ed in alcun modo mai contestato. Osserva, altresì, la C.A.F. che il ricorso, adeguatamente fondato e motivato, deve essere accolto. Non è, infatti, condivisibile quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla natura delle pattuizioni economiche intercorse tra la U.C. Viadana ed i calciatori su indicati, qualificate impropriamente come rimborsi spese e non come accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con il disposto di cui all’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F.. Non è, infatti, da ritenere “rimborso spese” il corrispettivo di L. 32.000.000 (€ 16.526,67), pari a L. 3.555.555 (€ 1.836,30) per ognuna delle nove mensilità, tanto più che nell’accordo 21.6.2004 afferente il Battigello è stato, altresì, fissato un premio di “2 milioni e 10 gol, senza rigori”. Così come analoga valutazione deve riservarsi alla pattuizione 22.6.2004 attinente il Vacondio Massimo a favore del quale risulta previsto un corrispettivo di € 14.500,00 (pari a L. 28.000.000) maggiorato di ulteriori “2 milioni, al salto di categoria, 1° e 2° (posto)”. Né di poco conto, come i deferiti vorrebbero far apparire, sono i corrispettivi di “€ 11.000,00” (pari ad € 1.222,00 al mese) riconosciuto all’Andreini, quello di “18.360,00” (pari ad € 2.040,00 al mese) riconosciuto al Nicolini, e quello di “€ 18.000,00” (pari ad € 2.000,00 mensili) attribuito all’Avona. Accordi, tutti, connotati dall’inciso “qualsiasi altra clausola verrà discussa e stabilita in separata sede”, il che, ad avviso della C.A.F., conforta il convincimento che gli stessi, in considerazione dell’entità dei corrispettivi pattuiti, siano da ricondurre a contenuti di compensi e premi in contrasto con le normative federali richiamate nell’atto di deferimento. La Commissione Disciplinare, pertanto, non ha fatto buon uso della documentazione acquisita agli atti e la decisione adottata deve essere annullata. Priva di ogni valenza, per altro profilo, è la doglianza espressa dal difensore dei deferiti circa una supposta “iniqua ed inspiegabile disparità di trattamento tra il calciatore dilettante, partecipante al campionato nazionale, e la restante parte dei dilettanti partecipanti ai vari campionati di Eccellenza, Promozione e 1° Categoria”. Essendo, all’evidenza, inalienabile diritto della F.I.G.C. darsi le norme che essa ritiene utili, più opportune e confacenti a disciplinare i vari settori dell’organizzazione calcistica del settore dilettanti. Altresì non condivisibile è l’assunto dei ricorrenti esplicitato nelle controdeduzioni difensive secondo cui gli importi “a titolo di rimborso spese” sarebbero giustificabili in quanto “all’epoca dei fatti tutti (i calciatori deferiti) abitanti molto distanti da Viadana”. Quanto affermato è, per fatto notorio oltre che riscontrabile attraverso il semplice esame di una carta stradale, non veritiero posto che Viadana dista km. 18 da Luzzara (ove è residente l’Andreani), km. 47 da Goito (ove è residente l’Avona), km. 31 da Massenzatico (ove è residente il Battigello), km. 25 da Reggiolo (ove è residente il Nicolini) e km. 33 da Reggio Emilia (ove è residente il Vacondio). Inconferenti, infine, sono le argomentazioni circa una supposta violazione delle norme comunitarie e le decisioni della Corte di Giustizia Europea richiamate, essendo, come dianzi osservato, del tutto legittima la regolamentazione sancita dall’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riguardante società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” e quella diversa stabilita dall’art. 94 ter N.O.I.F. per i calciatori dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge: - al signor Fava Giovanni, la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 1; - all’U.C. Viadana, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel campionato in corso; - ai calciatori Andreani Antoni, Avona Cristian, Battigello Massimiliano, Nicolini Matteo e Vacondio Massimo la sanzione della squalifica per la durata di mesi 6.
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