F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 3. RECLAMO A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRUNO LUIGI SALVATORE FINO AL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 9.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 3. RECLAMO A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRUNO LUIGI SALVATORE FINO AL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 9.11.2006) La società sportiva A.S.D. Gioventu’ Calcio Muro ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con la quale veniva rigettato il reclamo avverso la sanzione della squalifica per un periodo di sei mesi dell’allenatore della società Salvatore Luigi Bruno, comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 19.10.2006 Com. Uff. n. 18, in ordine alla gara disputata il 15.10.2006 tra la Gioventu’ Calcio Muro e il San Pancrazio Salentino, valevole per il Campionato di Promozione, Girone B. I motivi dell’impugnazione sono da rinvenirsi, in primo luogo, nella asserita illogicità e contraddittorietà del referto arbitrale, nel quale sarebbero riportate ricostruzioni fattuali, dell’arbitro e dell’assistente, in assoluto contrasto tra loro. In secondo luogo si invoca una violazione dell’art. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio nel senso dell’omessa, immediata, segnalazione dell’accaduto, da parte dell’assistente, all’arbitro. La parte impugnante, pur avendo chiesto di essere ascoltata personalmente, all’odierna udienza non era presente. Va preliminarmente osservato che l’appello proposto deve essere dichiarato inammissibile. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione sono costituiti, infatti, dalla pedissequa riproposizione di argomentazioni di merito già sottoposte al vaglio della Commissione Disciplinare, la quale ha anche avuto cura di disporre ulteriori accertamenti acquisendo un assolutamente esaustivo supplemento di rapporto arbitrale, in quanto tali non riconducibili a quelli tassativamente previsti dall’art. 33 comma 1 C.G.S., e, quindi, non riproponibili in questa sede di legittimità. Anche il minimum novi, costituito dall’invocata violazione dell’art. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio, si risolve, in realtà, in una censura fattuale relativa ad una asserita mancata segnalazione immediata da parte dell’assistente all’arbitro, la quale, oltre ad essere poco comprensibile nel merito, giacchè non riesce ad evidenziare alcun contrasto con le risultanze probatorie privilegiate agli atti, non può essere sottoposta all’esame del giudice di legittimità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S, il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio Muro di Muro Leccese (Lecce), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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