F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 5. RECLAMO POL. COLOMBELLA 88 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. COLOMBELLA 88 A.S.D./CIRCOLO ARCI S. EGIDIO DEL 14.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 44 del 17.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 5. RECLAMO POL. COLOMBELLA 88 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. COLOMBELLA 88 A.S.D./CIRCOLO ARCI S. EGIDIO DEL 14.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 44 del 17.11.2006) La A.S.D. Circolo Arci S. Egidio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare avverso l’omologazione della gara Polisportiva Colombella 88 A.S.D./ Circolo Arci S. Egidio del 14.10.2006 conclusasi con il risultato di 3 a 1 a favore della prima. A sostegno delle proprie ragioni, la reclamante deduceva che la Polisportiva Colombella avrebbe giocato, siapur per breve lasso di tempo, con un solo calciatore compreso nella fascia dei nati successivamente al giorno 1.1.1985 e 1.1.1986 in violazione del disposto di cui al Com. Uff. 001 in data 1.7.2006 del Comitato Regionale Umbria. In opposizione alla testi avversa la Polisportiva Colombella replicava che il breve lasso di tempo giocato con un solo calciatore della fascia d’età sopra reclamata, sarebbe stato imputabile ad un errore dell’arbitro che, al 26’ del secondo tempo, avrebbe fatto riprendere frettolosamente il gioco dopo la sostituzione di un solo calciatore, non avvedendosi che la richiesta di sostituzione era relativa a due calciatori. La Commissione Disciplinare acquisiva un supplemento di rapporto arbitrale nel quale veniva totalmente contraddetta la tesi della Polisportiva Colombella 88 ed accoglieva quindi il reclamo del società Circolo Arci S. Egidio, comminando in favore di quest’ultima la vittoria della gara con il risultato di 3 a 0. Avverso la detta decisione, propone reclamo la Polisportiva Colombella 88 A.S.D., deducendo due separati motivi di doglianza: A) l’incompetenza della Commissione Disciplinare a decidere e l’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 42 comma 3 C.G.S., atteso che secondo il suo assunto il reclamo non atteneva alla posizione dei tesserati ma al regolare svolgimento della gara. B) L’insussistenza dell’influenza ostativa alla regolarità della gara nei soli due minuti compresi tra la sostituzione del calciatore avvenuta al 26’ minuto del secondo tempo e quella successiva avvenuta al 28’ minuto. Il primo motivo del ricorso, assorbente, è fondato e merita accoglimento. In effetti la circostanza di fatto dedotta non attiene alla posizione dei tesserati che hanno disputato la gara ma al regolare svolgimento della gara medesima, per cui era competente a decidere il caso il Giudice Sportivo ex art. 42, comma 1 C.G.S., al quale, previo annullamento dell’impugnata delibera, debbono essere trasmessi gli atti. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Colombella 88 A.S.D. di Perugia, e per l’effetto, annulla l’impugnata delibera ai sensi dell’art. 33, comma 5 C.G.S. e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per competenza.
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