F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 3. RECLAMO U.S.D. ALBIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBIANESE/MONTEROSSO DEL 29.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 27 del 23.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 3. RECLAMO U.S.D. ALBIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBIANESE/MONTEROSSO DEL 29.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 27 del 23.11.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 27 in data 23.11.2006, infliggeva, in relazione alla gara disputata il 29.10.2006 tra la U.S.D. Albianese e la A.S.D. Monterosso, la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della A.S.D. Monterosso, in accoglimento di rituale reclamo proposto da quest’ultima. La decisione della Commissione Disciplinare era fondata sull’accertamento che Tornar Claudio era stato tesserato dalla società Pitelli sia come allenatore di base sia come calciatore ed era stato ceduto, con lista di trasferimento in data 27.10.2006, alla Albianese che lo aveva messo in campo nella sua squadra nella gara del 29.10. 2006. In forza di tale accertamento, la Commissione Disciplinare, in base alle disposizioni degli artt. 38 N.O.I.F. e 38 e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, provvedeva come sopra si è detto. Avverso questa decisione, la U.S.D. Albianese proponeva tempestivo reclamo dinnanzi a questa Commissione d’Appello Federale deducendo, sostanzialmente, di aver ignorato, senza la minima colpa, che il Tornar Claudio aveva rivestito presso la società cedente Pitelli anche il ruolo di allenatore di base. Osserva questa Commissione d’Appello Federale che il reclamo non merita accoglimento perché la U.S.D. Albianese aveva l’onere di accertarsi della posizione ricoperta dal Tornar Claudio presso la società Pitelli e questo onere non appare ultra vires , come sembra sostenere la reclamante, posto che si trattava di un accertamento limitato alla stagione sportiva in corso. Peraltro, la U.S.D. Albianese salvo una irrilevante critica riguardante la ratio delle norme del Regolamento del Settore Tecnico in questione, nulla oppone alla applicazione delle norme stesse da parte della Commissione Disciplinare e, quanto alle sanzioni irrogate, di cui si chiede in subordine “ la riforma in senso meno affittivo” questa Commissione d’Appello Federale osserva che l’art. 12 comma 5 lett. b) C.G.S. è categorico e che l’ammenda appare irrogata in modo congruo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Albianese di Albiano Magra (Massa Carrara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it