F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 1. RECLAMO A.S.D. ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 15.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 1. RECLAMO A.S.D. ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 15.11.2006) L'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha respinto la richiesta della A.S.D. Astrea di tesserare il calciatore Steeve Gerard Fanka di origine extracomunitaria. Contro il provvedimento di diniego la A.S.D. Astrea ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti ed ha dedotto che il calciatore aveva diritto al tesseramento essendo decorso un anno dalla data in cui egli aveva ottenuto il permesso di soggiorno ed essendo provato il requisito annuale della residenza in forza del provvedimento del Tribunale dei minori con il quale il predetto era stato affidato alla famiglia Giuzio. La Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo per mancanza di prova in ordine al requisito della residenza anagrafica del calciatore in Italia da almeno dodici mesi. Contro la decisione della Commissione ha proposto ricorso l’A.S.D. Astrea deducendo l'erroneità della tesi secondo cui la prova del requisito della residenza da oltre un anno in Italia debba darsi necessariamente con la produzione del certificato anagrafico, nonostante che essa risulti altrimenti, come nella specie, per effetto dell'affidamento del calciatore straniero, minore di età, ad una famiglia residente in Italia, con provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. La ricorrente, a sostegno della sua tesi, cita anche la decisione C.A.F. di cui al Com. Uff. 53/C del 27.3.2006. Il ricorso è infondato. Il calciatore Steeve Gerard Fanka è nato il 28.2.1988 a Douala (Camerun). Il Tribunale dei minori di Potenza, con provvedimento del 12.10.2005, affidò il Fanka, che era entrato illegalmente in Italia, ai coniugi Giuzio Vito e Rinaldi Incoronata, che ne avevano fatto richiesta. In forza del suddetto provvedimento, al Fanka fu rilasciato il permesso di soggiorno, successivamente rinnovato fino al 10.8.2007. La A.S.D. Astrea chiese il tesseramento del Fanka a decorrere dal 20.10.2006. È pacifico che l'iscrizione del Fanka nei registri anagrafici è avvenuta soltanto il 16.9.2006. La posizione del Fanka rientra nella disciplina dell'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., trattandosi di calciatore di età superiore a sedici anni, mai tesserato per federazioni estere e per il quale è stato chiesto il tesseramento da una società della Lega Nazionale Dilettanti. In base alla predetta disposizione la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata: a) da una dichiarazione attestante che il calciatore non è stato mai tesserato per una federazione estera; b) dal certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi; c) dal permesso di soggiorno, trattandosi di soggetto extracomunitario, valido almeno fino al termine della stagione sportiva. La disposizione di cui sopra è stata introdotta nel giugno del 2004 (v. Com. Uff. n. 194/A) ed è significativo che, a differenza di quanto previsto al comma 11, p. 1, lett. d) N.O.I.F., nel quale è prevista solo una generica documentazione di una residenza in Italia, nel comma 11 bis è stato invece previsto l'obbligo di presentazione di un «certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi». Ciò vuol dire che non è sufficiente avere una residenza in Italia, ma è necessario che questa residenza sia stata ufficializzata nei confronti dello Stato, mediante l'iscrizione nei registri anagrafici. Nella specie considerata, non si tratta, quindi, di un problema di prova della residenza; non si tratta, cioè, di stabilire se la residenza possa essere provata anche con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica. Si tratta, invece, di un requisito della residenza; la norma richiede non solo la residenza di fatto, ma che sia avvenuta l'iscrizione del soggetto all'anagrafe della popolazione residente. Questa situazione non è nuova per il nostro ordinamento che, talvolta, lega all'obbligo dell'iscrizione nei registri anagrafici la possibilità di ricevere determinate prestazioni dalla pubblica amministrazione o l'acquisizione di taluni diritti. In conclusione, poiché l'iscrizione nei registri anagrafici dei residenti è previsto dalla norma (art. 40, comma 11 bis N.O.I.F.) come un requisito sostanziale, in mancanza della iscrizione da almeno dodici mesi legittimamente è stato rifiutato il tesseramento del Fanka. È stata richiamata la decisione di questa C.A.F. (Com. Uff. n. 53/C del 27.4.2006), ma il richiamo non è pertinente, perché in quel caso la società che aveva richiesto il tesseramento non apparteneva alla Lega Nazionale Dilettanti e quindi non era applicabile l'art. 40, comma 11 bis N.O.I.F., ed inoltre il requisito richiesto non era quello della residenza anagrafica, ma quello della «residenza legale». In quel caso la C.A.F. ha statuito che «residenza legale» non coincide con residenza anagrafica, giacché la legalità della residenza vuole significare soltanto la sua regolarità che si perfeziona con il rilascio del permesso di soggiorno a prescindere dall'iscrizione nei registri dell'anagrafe. Nel caso in esame, si ribadisce, non è invece sufficiente la residenza legale ma è invece richiesto come altro requisito, di carattere sostanziale, la residenza anagrafica protrattasi per un anno. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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