F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. GATTOPARDO/LIB. JUVENISSA DEL 28.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 16.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 3. RECLAMO S.S.D. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. GATTOPARDO/LIB. JUVENISSA DEL 28.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 16.11.2006) La S.S.D. Gattopardo Palma ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff n. 13 del 16.11.2006 riguardante la gara Allievi Regionali Girone D S.S.D. Gattopardo Palma/Lib. Juvenissa del 28.10.2006, avente ad oggetto l’assunta posizione irregolare dei calciatori Lo Giudice Giuseppe, Cottitto Giuseppe, Zarbo Giuseppe, Di Franco Giuseppe, Gueli Salvatore, Giganti Gianluca, Tondo Giuseppe e Viciguerra Calogero. Il Giudice di 2° Grado, infatti, su reclamo della società Lib. Juvenissa, esaminati gli atti del procedimento, “ha accertato in data 18.10.2006 per mezzo del sistema informatico centralizzato che i calciatori in premessa, con esclusione di Zarbo Giuseppe e Gueli Salvatore, non risultano essere tesserati per la società S.S. Gattopardo”. Tanto premesso la C.A.F. osserva quanto appresso. A seguito di esplicita richiesta istruttoria formulata da questo Organo giudicante, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, inoltrava la documentazione di tesseramento relativa ai calciatori sopra indicati, dalla quale emergeva senza dubbio alcuno che gli stessi fossero, alla data di disputa dell’incontro de quo, regolarmente tesserati per la società S.S.D. Gattopardo Palma. Ne consegue che lo spiegato reclamo debba trovare accoglimento. La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gattopardo di Palma di Montechiaro (Agrigento), per l’effetto annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4 – 0. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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