F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 7. RECLAMO BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 185 del 17.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 7. RECLAMO BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 185 del 17.11.2006) La S.S. Bisceglie Calcio a Cinque ha presentato ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 185 del 17.11.2006, portante la sanzione dell’ammenda di € 2.300,00 inflitta alla reclamante. Esaminato il ricorso presentato, la Commissione d’Appello Federale dichiara l’inammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., avendo la S.S. Bisceglie Calcio a Cinque presentato tardivamente il preannuncio di reclamo con richiesta copia degli atti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, il reclamo come sopra proposto dalla Bisceglie Calcio a Cinque di Risceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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