F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 9. RECLAMO POL. ACQUAVIVA CASERTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DE GAETANO MICHELE FINO AL 21.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 9. RECLAMO POL. ACQUAVIVA CASERTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DE GAETANO MICHELE FINO AL 21.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 30.11.2006) Il Giudice Sportivo della Lega nazionale Dilettanti presso il Comitato Regionale Campania ha inflitto, ai sensi dell'art. 14 C.G.S., a Michele De Gaetano, dirigente dell'Acquaviva Caserta, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 21.4.2010, perché al termie della Gara di IIa categoria Acquaviva Caserta c. Cales del 21.10.2006 «scagliava contro l'arbitro, con violenza, il cancello d'ingresso al campo, colpendolo e procurandogli una frattura alla falange distale della mano sinistra e lo ingiuriava e minacciava». La Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla Polisportiva Acquaviva Caserta contro la suddetta decisione. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che «la ricostruzione dei fatti proposta dalla società reclamante, incentrata sulla presunta involontarietà del gesto compiuto dal dirigente Di Gaetano Michele (che ha sbattuto con violenza un cancello di ferro contro l'arbitro, allorché questi stava per attraversarlo, causandogli così una frattura al dito mignolo, come dalla documentazione ospedaliera), appare non verosimile, alla luce della circostanza che, in quel frangente, il suddetto dirigente indirizzava insulti e minacce appunto al direttore di gara. Tale specifico elemento depone, viceversa, nel senso che l'attività lesiva è stata deliberata, in accompagnamento a quella, contestuale, ingiuriosa e minacciosa. L'irrogata sanzione appare, dunque, congrua ed adeguata ai fatti». Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso la Polisportiva Acquaviva Caserta denunciando che nel determinare la sanzione, sproporzionata al fatto, la Commissione Disciplinare non aveva tenuto conto di circostanze che avrebbero potuto indurre ad un minor rigore, quali, la mancanza di precedenti specifici a carico del dirigente, il comportamento corretto tenuto dal medesimo dirigente dopo la gara, la mancanza di precedenti a carico della società, l'assoluta involontarietà del gesto, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi. Il ricorso non può essere accolto perché la motivazione della Commissione Disciplinare è esaustiva e tale da giustificare ampiamente la misura della sanzione inflitta, non essendo necessario che nella motivazione della determinazione della pena siano analiticamente indicate tutte le circostanze indicate dalla parte, quando appare chiaro, come nella specie, che vi è stata una valutazione globale del caso e sono stati posti in evidenza gli elementi ritenuti rilevanti. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Acquaviva Caserta di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it