F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 2. RECLAMO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRINATI DANIELE FINO AL 24.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 2. RECLAMO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRINATI DANIELE FINO AL 24.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006) Il procedimento trae origine da una gara che si è svolta il 22.10.2006 a Luco di Mugello (Firenze) nel quadro del Campionato Allievi Fascia B. Il provvedimento di espulsione deciso dal direttore di gara nei confronti dell’allenatore della A.S.D. Fortis Juventus 1909 è stato all’origine alla protesta violenta e scomposta del tesserato Daniele Brinati, della società reclamante. Basandosi sul referto ampio e dettagliato dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Brinati la sanzione dell’inibizione fino al 24.10.2009. Con reclamo del 31.10.2006, la A.S.D. Fortis Juventus 1909 si è rivolta al Giudice Sportivo di 2° Grado, per chiedere la riduzione della squalifica. Il Giudice, investito della decisione di secondo grado, con provvedimento del 23.11.2006, ha parzialmente accolto i motivi del reclamo, e ha deliberato di ridurre di un anno la sanzione dell’inibizione, che risulta così stabilita fino al 24.10.2008. La A.S.D. Fortis Juventus 1909 ha presentato ulteriore ricorso di fronte alla C.A.F. con atto datato 1.12.2006, inoltrato a mezzo raccomandata recante pari data. Il reclamo è inammissibile, perché è stato inviato oltre il termine del “settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”, previsto dall’art. 33 comma 2 del C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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