F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. D’ARCO PAOLO, MICHELE CASTRANO E DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. D’ARCO PAOLO, MICHELE CASTRANO E DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006) Con Com. UFf. n. 98/C pubblicato il 30.11.2006, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha prosciolto i Signori Paolo D’Arco - Presidente del Consiglio di Amministrazione della Juve Stabia S.p.A. – e Michele Cesarano – amministratore unico della stessa società, dalla accusa di violazione dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006. E’ stata altresì prosciolta la Juve Stabia S.p.A. incriminata a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, C.G.S.. Con telegramma dell’1.12.2006, inviato ai sensi dell’art. 33, comma 2.a, C.G.S., il Procuratore Federale ha preannunciato ricorso avverso la su indicata decisione ed ha chiesto copia degli atti. Questa disposizione impone alla parte ricorrente di depositare i motivi di reclamo entro sette giorni dal ritiro della copia degli atti richiesti. Il termine di sette giorni è stato ridotto a tre dall’art. 2 del Com. Uff. n. 200/A della Segreteria Federale. Tuttavia la Procura Federale non ha depositato, nei termini previsti, alcun motivo di gravame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di appello a seguito del preannuncio di richiesta copia atti, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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