F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 5. RECLAMO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007 INFLITTA AL PRESIDENTE CAMPEDELLI LUCA, E DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 5. RECLAMO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2007 INFLITTA AL PRESIDENTE CAMPEDELLI LUCA, E DELL’AMMENDA DI € 100,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006) All’esito dell’esame degli atti trasmessi dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova Lega Nazionale Dilettanti - Settore Giovanile e Scolastico in ordine allo svolgimento di un torneo tra formazioni giovanili non omologato disputato, in data 1.11.2006, tra le formazioni, categoria “Esordienti” delle società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Noventa Padovana SSD a r.l., presso l’impianto sportivo di quest’ultima società, il Presidente del Comitato Regionale Veneto, rilevato il difetto di autorizzazione del predetto torneo denominato “Esordiente ‘96”, nonché l’irregolarità dalle modalità di svolgimento dello stesso rispetto ai limiti imposti dalla normativa federale per i tornei giovanili, deferiva al Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica la Noventa Padovana SSD a r.l., per rispondere di infrazione alle norme federali relative all’organizzazione di tornei nell’ambito del Settore Giovanile ed alla partecipazione agli stessi, nonchè le società sportive Vicenza Calcio S.p.A., Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. per aver partecipato con propri giocatori ad un torneo non autorizzato. Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Veneto Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, ascoltati i delegati delle società sportive A.C Chievo Verona S.r.l. e Treviso F.C. 1993 S.r.l. che ne avevano fatto espressa richiesta e letta la memoria depositata dalla Noventa Calcio SSD a r.l., con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le difese presentate e le dichiarazioni rese dai delegati dei soggetti deferiti hanno confermato sia l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione non autorizzata che la partecipazione alla stessa delle società deferite, nonché l’irregolarità delle modalità con le quali lo stesso torneo si è svolto rispetto alla relativa regolamentazione stabilita dalla normativa federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: • inibizione sino al 28.2.2007 al Presidente della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare giocatori tesserati per la propria società; • inibizione sino al 31.1.2007 ai sigg. Presidenti pro-tempore delle società A.C. Chievo Verona S.r.l.. Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare calciatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato; • ammenda di € 200,00 a carico della società Noventa Calcio SSD a r.l., per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare giocatori tesserati per la propria società; • ammenda di € 100,00 ciascuna a carico delle società A.C. Chievo Verona S.r.l., Treviso F.C. 1993 S.r.l. e Vicenza Calcio S.p.A., per aver fatto partecipare giocatori tesserati per le proprie società ad un torneo non autorizzato”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società A.C. Chievo Verona S.r.l., la quale lamenta: (i) la tardiva notifica del deferimento del Presidente del del Comitato Regionale Veneto S.G.S. rispetto ai termini stabiliti dalla normativa federale; (ii) l’annullabilità del medesimo deferimento per la mancata formulazione di specifici addebiti, in violazione del disposto di cui all’articolo 28, comma 4, lett. b), C.G.S; (iii) l’inesistenza di norme federali che prevedano sanzioni nei confronti di società che si limitino a partecipare a tornei non autorizzati organizzati da altri; (iv) il difetto di circostanze nello svolgimento del torneo che avrebbero potuto suscitare il sospetto della società ricorrente sulla irregolarità della manifestazione; (v) eccessività delle sanzioni inflitte, in particolar modo il periodo di inibizione a carico del Presidente della società, signor Luca Campedelli, rispetto alla violazione accertata dal Giudice di 2° grado. Per quanto esposto, la società ricorrente ha richiesto, in riforma dell’impugnato provvedimento, “in via principale, annullare e revocare la sanzione irrogata alla A.C. Chievo Verona S.r.l. e al Presidente pro tempore signor Luca Campedelli, prosciogliendo dagli eventuali addebiti ascritti; in subordine, trasformare la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2007 in sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa e di giustizia di minore afflittività rispetto alla decisione appellata”. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, il signor Luca Campedelli, presente personalmente, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiedeva l’accoglimento. Nel corso dell’udienza, però, il signor Campedelli dichiarava, tra l’altro, di aver commesso un errore nel non verificare la partecipazione di tesserati della società ad un torneo non autorizzato, ma che, malgrado sia consapevole di avere la responsabilità di ogni azione o fatto in cui sia coinvolta la società o i giocatori della stessa, risulta spesso impossibile occuparsi di ogni singolo aspetto dell’attività svolta dalla ‘prima squadra’ e dalle numerose formazioni del settore giovanile. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione preliminare di difetto di tempestività della notifica del deferimento in questione non può essere accolta. La ricorrente cerca di sfruttare un mero errore materiale contenuto nel deferimento de quo (l’utilizzo del termine omologazione piuttosto che la parola autorizzazione), per evidenziare una presunta irregolarità formale nell’ambito del presente procedimento disciplinare. Nel motivare l’eccezione sollevata, afferma che il breve termine di 7 giorni per la comunicazione del deferimento al soggetto interessato si applica ai casi di omologazione di gare e che, trattandosi nel caso di specie di “omologazione di torneo”, il principio trova applicazione anche alla fattispecie in questione. Fermo restando che risulta pacifica l’infondatezza dell’eccezione svolta dalla ricorrente, in quanto la violazione oggetto del deferimento è la partecipazione ad un torneo giovanile non autorizzato, per mera precisione, questa Commissione rileva che, peraltro, il termine perentorio indicato dalla ricorrente è quello stabilito dall’art. 42, comma 4, C.G.S, disposizione che disciplina i deferimenti avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara e non - in generale - l’omologazione di gare, così come assunto dall’A.C. Chievo Verona. In ordine, invece, alla denunciata irregolarità del deferimento in questione per carenza di uno specifico addebito nei confronti della ricorrente e della relativa richiesta di annullamento dell’atto medesimo, questa Commissione ritiene che tale eccezione non possa essere accolta e, conseguentemente, la domanda di annullamento del deferimento respinta. Nell’atto di deferimento, infatti, viene specificamente indicata la irregolarità contestata sia inizialmente mediante la citazione dell’addebito individuato nella “violazione alle norme federali che regolano l’organizzazione di tornei in ambito federale nonché la partecipazione agli stessi” che, in seguito, con una precisa descrizione delle modalità, contrarie alle norme federali, con le quali si è svolto il torneo non autorizzato. Risulta errata, pertanto, le tesi della ricorrente, che, nel sostenere la propria difesa sul punto, fa riferimento al dettato dell’art. 28, comma 4, C.G.S. e assume che detta norma stabilisce la necessità di un’indicazione nel deferimento della norma violata. La ratio di tale previsione normativa non è, in realtà, quella di imporre forme tassative per la specificazione dell’addebito contestato ma, diversamente, dare la possibilità alla parte deferita di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, principio, questo, garantito dell’art. 24 della Costituzione, stabilendo che il deferimento, nella sua complessiva struttura, descriva la violazione addebitata. Sempre nel merito la ricorrente contesta l’inesistenza della violazione oggetto del deferimento, evidenziando che l’art. 6 del Com. Uff. n. 1 del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il quale disciplina la regolamentazione dei tornei organizzati dalle società, prevede esclusivamente la responsabilità delle società organizzatrici di tali tornei ma non delle società che gli stessi vengono invitate a partecipare. L’assunto della ricorrente è privo di fondamento e, pertanto, va rigettato. Ed invero, l’addebito contestato all’A.C. Chievo Verona S.r.l. è previsto sia dal comunicato richiamato da quest’ultima, e precisamente al punto 3 lettera b), che dal Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 1 del 14.7.2006. Tale ultimo regolamento stabilisce all’articolo 1.39 – denominato, appunto, “partecipazione di giocatori a tornei non autorizzati” – che “è tassativamente vietato a società e calciatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla federazione stessa…”. In ultimo, la ricorrente ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di 2° grado, in particolare l’inibizione al Presidente, sia eccessiva rispetto alla violazione contestata. Questa Commissione osserva che l’ammenda inflitta alla società A.S. Chievo Verona risulta congrua e che, invece, sulla base dell’analisi delle circostanze descritte dal signor Luca Campedelli e del suo successivo ravvedimento, la sanzione comminata allo stesso debba essere ridotta, stabilendo il termine del periodo di inibizione al giorno 15 gennaio 2007 compreso. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’ A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, riduce a tutto il 15.1.2007 la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente Luca Campedelli. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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