F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 7. RECLAMO SIG. GARDINI GIOVANNI DIRIGENTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 168 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/01/2007 7. RECLAMO SIG. GARDINI GIOVANNI DIRIGENTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 168 del 21.12.2006) Con il Com. Uff. n. 150 del 12.12.2006, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Treviso/Genoa del 9.12.2006, infliggeva al signor Giovanni Gardini, dirigente della Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., la sanzione dell’inibizione prevista dall’art. 14, comma 1, lett. e), a tutto il 31.1.2007 “per avere al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara, con espressioni pesantemente ingiuriose e per avere, a fine gara, negli spogliatoi, reiterato tale deplorevole comportamento,con atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara”. Il ricorrente impugnava tale decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che, con la decisione indicata in epigrafe, riteneva infondato il gravame proposto e rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Giovanni Gardini, il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 30 e 31 C.G.S., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza del fatto contestato. In particolare, ha assunto la contraddittorietà tra i rapporti dell’arbitro e del quarto uomo, in un caso, e tra il rapporto dell’arbitro e la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, nell’altro caso, concludendo per la irrilevanza di tutti i menzionati atti ufficiali. Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto, “nel merito in via principale: in riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 21.12.2006, annullarsi la sanzione dell’inibizione sino al 31.1.2007 irrogata al dott. Giovanni Gardini”. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.1.2007, l’avv. Salvatore Raciti, rappresentante di fiducia del signor Gardini, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel ricorso e ne chiedeva l’accoglimento. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata dal ricorrente, non può essere accolta, in quanto la motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare risulta corretta ed esaustiva. L’Organo di seconda istanza, infatti, ha ritenuto che non sussiste alcuna contraddizione tra i documenti ufficiali presenti in atti e che gli stessi, anzi, si integrano tra loro, in quanto riferiscono di condotte del Gardini tenute in momenti differenti verso più soggetti. Nel corso del secondo tempo della gara in questione risulta, infatti, che il Gardini è stato allontanato dal campo di gioco per aver gridato frasi ingiuriose al direttore di gara (rapporto dell’arbitro) e che, subito dopo, mentre usciva dal campo di gioco, il ricorrente si è rivolto al quarto uomo in maniera offensiva (rapporto del quarto uomo). Gli atti ufficiali riferiscono, pertanto, di comportamenti diversi in momenti diversi e non, come assume il ricorrente, differenti rappresentazioni della medesima circostanza. Né può assumere rilevanza, ai fini della validità dei richiamati atti, il differente momento temporale in cui è stato collocato dai redattori dei citati rapporti l’allontanamento dal campo del Gardini. L’eventuale discordanza, pertanto, riguarderebbe il momento in cui tale ultimo fatto è avvenuto e non che lo stesso si sia verificato o che il Gardini abbia rivolto frasi irriguardose sia nei confronti del direttore di gara che del quarto uomo. Per tali motivi si ritiene che la Commissione Disciplinare abbia correttamente ritenuto superfluo, in quanto irrilevante ai fini del decidere, richiedere, ai sensi dell’art. 30, comma 5, supplenti di rapporto per accertare il minuto in cui l’evento in questione si è verificato. Anche in ordine a quanto accaduto alla fine della gara, questa C.A.F. ritiene legittima l’interpretazione degli atti fornita dalla Commissione Disciplinare, nel valutare i fatti descritti dal direttore di gara e dal collaboratore dell’Ufficio Indagini avvenuti in contesti diversi. In ogni caso, si ritiene che anche la sola condotta tenuta dal ricorrente al momento dell’allontanamento dal campo di gioco, renda congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signore Gardini Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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