F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 4. RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/SALERNITANA DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 94/C del 29.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 16/01/2007 4. RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/SALERNITANA DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 94/C del 29.11.2006) La Ternana Calcio S.p.A. ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, Com. Uff. n. 94/C del 29 novembre 2006, che rigettava il pedissequo reclamo in merito alla punizione inflitta dal Giudice Sportivo della perdita della gara Ternana Calcio S.p.A. - Salernitana Calcio 1919 S.p.A. del 24 settembre 2006, valida per il Campionato Nazionale di Serie C/1 Girone B. Detto incontro non si disputava in quanto, nonostante le squadre e la terna arbitrale fossero presenti in loco, questi non avevano accesso allo stadio, poiche l’Amministrazione Comunale di Terni ne aveva disposto la chiusura coattiva. In data 26 settembre 2006 la Ternana Calcio proponeva preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo che, in violazione dell’art. 24 comma 9 lett. b) C.G.S., deliberava di infliggere alla Societa Ternana la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0/3 a favore della Societa Salernitana, a norma dell’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F. A seguito di relativo reclamo, la Commissione Disciplinare con provvedimento del 27 ottobre 2006 ritenendo palese la violazione del citato art. 24 C.G.S., deliberava di annullare in “ parte qua “ la decisione impugnata rinviando l’esame di merito allo stesso Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo, esaminato a tal punto il reclamo della societa Ternana, deliberava ugualmente la stessa punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, respingendo detto reclamo, pero, sulla base di una diversa motivazione, ovvero richiamando il disposto di cui all’art. 15 lett. c) delle N.O.I.F. Talche, la Commissione Disciplinare, adita nuovamente dalla Ternana S.p.A., riteneva congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, respingendo in tal guisa il reclamo della Ternana Calcio, ma sul presupposto, ancora una volta, di una diversa interpretazione normativa. Infatti, nel caso che ci occupa, la Commissione Disciplinare ha inteso integrare la motivazione (rectius: la seconda motivazione) del Giudice Sportivo, sostenendo valida ed applicabile la ratio del combinato disposto degli artt. 15 lett. c), 19 delle N.O.I.F. e 4 del Regolamento Lega Professionisti Serie C. L’impianto motivazionale della Commissione Disciplinare, alla luce delle censure dedotte, non appare condivisibile per i motivi di seguito esposti. Appare opportuno sgombrare fin da subito il campo da ogni equivoco, rispetto all’applicabilita della causa di forza maggiore, che certamente non puo sussistere, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto l’aspetto normativo procedurale, con riguardo all’art. 55 delle N.O.I.F., il quale disciplina la fattispecie della mancata presentazione in campo delle squadre. Tale disposizione e evidentemente, non applicabile al caso in esame. E’ fondamentale, a questo punto, risalire al momento iniziale, formalmente principe, dell’iscrizione della Societa reclamante al competente Campionato Professionistico di Serie C, che costituisce certamente “conditio sine qua non” ai fini del regolare svolgimento dell’attivita calcistica da parte di tutte le societa gia regolarmente affiliate alla Federazione. Orbene, nel caso di specie, la Ternana Calcio, come del resto ha ben evidenziato nel proprio reclamo, non ha fatto nulla per indurre in errore il competente Organo di controllo in merito alla sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’iscrizione al competente Campionato, che con particolare riguardo alla disponibilita di un campo regolamentare che insiste nel proprio territorio comunale. Infatti, nella specifica domanda prestampata di iscrizione (“foglio notizie”), la Societa appellante ha del tutto omesso di riempire lo spazio riguardante le indicazioni relative al campo sportivo; anzi risulta documentalmente provato che la stessa Societa ha sistematicamente informato l’Organo Federale competente della controversa trattativa con l’Amministrazione Comunale, peraltro tuttora in corso, per ottenere la disponibilita dello stadio comunale “L. Liberati” . Fatto sta che la competente Lega ha ritenuto idonea detta Societa a svolgere regolarmente l’attivita calcistica nel Campionato di Serie C, senza alcuna riserva, tanto e vero che la stessa ha autorizzato la Ternana Calcio a disputare la prima precedente gara in casa contro l’Ancona del 10 settembre 2006 presso lo stadio comunale di Pistoia. Ed e appena il caso di precisare ed aggiungere che la reclamante aveva anche comunicato alla Lega Professionisti Serie C, con missiva del 26 giugno 2006, in merito alle iniziative intraprese, di aver ottenuto la disponibilita dello stadio di Rieti. Orbene, in questa situazione, immutata rispetto all’originario e risalente atto d’imperio del Comune di Terni, che ha reso espressamente e materialmente indisponibile il campo sportivo, e intervenuta, altresi, d’autorita la competente Lega che con missiva del 22 settembre 2006, appena due giorni prima della gara, ha imposto alla Ternana Calcio di effettuare la gara in contestazione proprio presso detto impianto, coattivamente inaccessibile. Talche, pur rimanendo la C.A.F. necessariamente estranea dalle motivazioni sottostanti, non competendo in modo assoluto a questa Commissione di valutare i rapporti fra la Ternana Calcio e l’Amministrazione Comunale, cosi come non puo la C.A.F. valutare le determinazioni adottate, di volta in volta, dalla Lega Professionisti Serie C., appare del tutto ineluttabile la posizione della reclamante, compressa fra due imposizioni sovraordinate (una sportiva, l’altra amministrativa), l’una contrapposta all’altra, ove la stessa reclamante e stata posta nella assoluta impotenza e/o impossibilita di agire (non a caso, la Ternana, ha attivato lo strumento giurisdizionale amministrativo, proponendo ricorso al competente T.A.R. che ha accolto la richiesta sospensiva incidentale, disponendo in via interinale l’utilizzabilita dell’impianto comunale con Ordinanza n. 161 dell’8 novembre 2006; in altri termini in alcun modo puo essere addebitata alla Ternana la non effettuazione della gara di campionato in argomento, ed in tal senso la societa non puo essere chiamata a risponderne. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, annulla l’impugnata delibera ordinando la disputa della gara Ternana/Salernitana. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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