F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 9. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO, SIG. TREFOLONI MATTEO SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, LETTERE B) E G) DEL REGOLAMENTO A.I.A. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 40, LETT. B) E H), DEL REGOLAMENTO A.I.A. IN VIGORE.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 9. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO, SIG. TREFOLONI MATTEO SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, LETTERE B) E G) DEL REGOLAMENTO A.I.A. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 40, LETT. B) E H), DEL REGOLAMENTO A.I.A. IN VIGORE. Con atto del 22.12.2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione d’Appello Federale l’Arbitro Effettivo, signor Matteo Simone Trefoloni, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 40, lett. b) e g), del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 40, lett. b) e h), del Regolamento A.I.A. in vigore, per avere questi, prima della gara Roma/Juventus del 5.3.2005, comunicato al Designatore arbitrale, signor Paolo Bergamo (oltre che alla segreteria dell’organo tecnico), che preferiva non dirigere la gara suindicata, per le particolari difficoltà tecniche ed ambientali connesse alla stessa e per aver successivamente inviato un certificato medico atto a giustificare il suo mancato inserimento nella griglia degli arbitri da sorteggiare per la gara in parola, situazione che poi si verificò effettivamente. Secondo l’assunto della Procura Federale, tale complessivo comportamento del Trefoloni, a prescindere dalla veridicità o meno dello stato patologico addotto, integrerebbe gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento ai particolari doveri degli arbitri imposti dalle succitate norme del Regolamento A.I.A.. Resiste alle richieste accusatorie il Trefoloni, eccependo in primo luogo l’improcedibilità del deferimento per il divieto del ne bis in idem; nel merito, l’infondatezza delle contestazioni della Procura Federale, per avere egli comunque, dopo un’iniziale perplessità circa la direzione della gara in questione, manifestato la propria disponibilità, rimettendosi alle decisioni sul punto adottate dai designatori, salvo poi essere effettivamente impossibilitato a dirigere la partita, perché colpito da sindrome influenzale connotata da stato febbrile, come risultante dal certificato medico del 3.3.2005 prodotto in atti. Il suddetto deferimento viene posto in decisione all’odierna seduta, alla presenza del deferito, assistito dal proprio difensore di fiducia, e del rappresentante della Procura Federale. Va in primo luogo affermata la competenza, peraltro non contestata, di questa C.A.F. a giudicare quale organo di primo grado sul deferimento in questione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, ultima parte, C.G.S., dovendosi estendere la speciale competenza ivi attribuita a questa C.A.F. per i procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali anche agli appartenenti al settore arbitrale, ai primi assimilati secondo pacifica giurisprudenza degli Organi di Giustizia Federale. Va poi disattesa l’eccezione formulata dalla difesa del Trefoloni di inammissibilità del deferimento e conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare promossa, in quanto il Trefoloni medesimo non era mai stato in precedenza oggetto di alcun espresso provvedimento di deferimento per fatti emergenti dalla complessiva inchiesta c.d. Calciopoli, ragion per cui fuori luogo appare il richiamo, svolto dalla difesa del reclamante, alla decisione della Corte Federale del 4.10.2006 Com. Uff. n. 9/CF resa sul caso c.d. Paparesta, per evidente difformità delle due situazioni di fatto. In quel caso, infatti, fu statuito dalla Corte Federale che a seguito del deferimento dell’arbitro Paparesta - operato dalla Procura Federale all’esito delle indagini svolte nel c.d. maxi processo di cui alla relazione dell’Ufficio Indagini 19.6.2006 - solo per alcuni specifici fatti emergenti da tali indagini, le restanti circostanze di fatto sulle quali tali indagini avevano fatto luce, non essendo state oggetto di specifiche ulteriori contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di “giudizio di irrilevanza” e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento. Nel caso di specie, al contrario, pur emergendo le circostanze di fatto oggetto del deferimento del Trefoloni da quella stessa complessiva indagine che ha dato la stura al maxi deferimento operato dalla Procura Federale nell’ambito del processo c.d. Calciopoli, risulta palese come la posizione del Trefoloni medesimo, che non fu in quel processo affatto deferito, fosse ancora pienamente e senza limitazione alcuna sottoposta al vaglio della Procura Federale, giacché il mancato originario deferimento non può certo assumere il significato, preteso dalla difesa del reclamante, di implicito giudizio di irrilevanza dei fatti emergenti dalle indagini svolte, come invece avviene quando un tesserato venga deferito solo per alcuni fatti, e non per altri, accertati nell’ambito delle medesime indagini, come è avvenuto nel precitato caso c.d. Paparesta, oggetto della parimenti citata decisione della Corte Federale. Nel merito, rileva questa Commissione che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla correttezza e conformità ai doveri comportamentali dei tesserati, ed in specie degli arbitri, dell’atteggiamento complessivo tenuto dal Trefoloni nel sottoporre, prima alla MGF e poi al designatore i propri dubbi circa l’opportunità che fosse egli a dirigere la gara in questione, del tutto assorbente si rivela la circostanza che, secondo quanto risulta agli atti di giudizio, e soprattutto dal certificato medico rilasciato dal dott. Tommaso Alberto D’Angelo in data 3.3.2005 - la cui veridicità morale e materiale non è stata oggetto di alcuna formale contestazione da parte della Procura Federale, con conseguente sua piena efficacia fidefacente - che il deferito fu effettivamente colpito da patologia influenzale e declino quindi in modo formale, ma solo in ragione di tale affezione, la propria indisponibilità ad arbitrare per l’imminente giornata di campionato. A fronte di tale, lo si ribadisce, processualmente certa sopravvenuta effettiva indisponibilità fisica del Trefoloni, alcun rilevo disciplinare può essere attribuito alle precedenti manifestazioni di perplessità dello stesso, peraltro conclusesi, come parimenti risulta agli atti, con una sua dichiarazione di ampia disponibilità ad accettare le decisioni dei designatori. Ciò che in sostanza conta, ad avviso di questa Commissione, è che effettivamente il Trefoloni non fu inserito nella griglia dei nominativi dei direttori di gara da sorteggiare per la gara in questione, né, peraltro, in nessun altro per quella giornata di campionato, esclusivamente in ragione del suo stato patologico, e non certo per le indecisioni in precedenza manifestate, peraltro successivamente revocate. Per questi motivi la C.A.F., visto il deferimento del Procuratore Federale e visti gli atti del procedimento, proscioglie l’incolpato signor Trefoloni Matteo Simone.
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