F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 4. RECLAMO DELL’A.S. REAL S. CRISTOFORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPANARAZZU/REAL S. CRISTOFORO DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 4. RECLAMO DELL’A.S. REAL S. CRISTOFORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPANARAZZU/REAL S. CRISTOFORO DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 21.12.2006) Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, la societa’ Sportiva Real S.Cristoforo, anche nell’interesse dei sigg.ri Salvatore Bonaccorsi, Francesco Bonaccorsi, Carmelo Vassallo, Salvatore Schillaci, Gianluca Panebianco e Francesco Ecora, proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di rigetto dell’appello promosso contro la decisione del giudice sportivo di primo grado relativamente alla gara disputata con il Campanarazzu il 26.11.2006. Con il reclamo si chiedeva in via principale la revoca delle sanzioni inflitte e confermate in secondo grado; in subordine la loro riduzione ai minimi edittali ed in ulteriore subordine la equiparazione della eventuale sanzione, previa riquantificazione in melius, in considerazione delle identiche posizioni. Osserva al riguardo questa Commissione che la impugnazione in esame non verte su motivi attinenti alla competenza, né sulla violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. o negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, né infine su una omessa o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, così come previsto dall’art. 33.1 lett. a), b) e c) C.G.S.. Essa si duole, invece, per motivi che investono criticamente la fondatezza delle valutazioni compiute dal direttore di gara, e condivise poi anche dai giudici precedentemente aditi, quanto alle modalità di repressione della ressa fra alcuni calciatori che hanno partecipato alla partita; alla identificazione ed alla percezione, reputate inesatte sempre da parte dell’arbitro, degli insulti ricevuti e della loro provenienza; alla ricostruzione della tentata aggressione nei di lui confronti; nonché, infine, alla severità che si asserisce eccessivamente rigida delle sanzioni in concreto applicate. In altre parole, e più chiaramente, si chiede a questa Commissione di intervenire e pronunciarsi nel merito della vicenda con un giudizio di terzo grado, per il quale, alla stregua della normativa innanzi ricordata essa è sicuramente del tutto priva di competenza. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Real S. Cristoforo di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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