F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 6. RECLAMO DELL’A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NUNZIATO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 19/01/2007 6. RECLAMO DELL’A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NUNZIATO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006) Con rituale e tempestivo ricorso la A.S.D. Penne Calcio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006) che aveva confermato la squalifica per cinque giornate effettive di gara irrogata al calciatore Nunziato Massimo (Com. Uff. n. 81 del 13.12.2006) dal Giudice Sportivo. Rileva preliminarmente la C.A.F. che la società appellante ha proposto, in questa sede, le stesse doglianze poste a fondamento del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo costituendo di fatto un 3° grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. D. Penne Calcio di Penne (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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