F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/01/2007 1. RECLAMO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006) 2. RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ FORLÌ;CRIACO LEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A.; SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO 1920;VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).
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