F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 1. RECLAMO DEL CALCIATORE LUCIANO DE OLIVEIRA SIQUEIRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 191 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 1. RECLAMO DEL CALCIATORE LUCIANO DE OLIVEIRA SIQUEIRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 191 del 18.1.2007) Il collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. presente alla gara del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti Chievo Verona/Catania, svoltasi il 14.1.2007, ha rassegnato una relazione nella quale ha segnalato, tra l’altro, che “subito dopo” la fine della gara “davanti allo spogliatoio del Catania, il calciatore della squadra etnea Sottil Andrea provocava verbalmente profferendo frasi non riuscite a percepire, e con gestualità minacciosa, il calciatore del Chievo Luciano, il quale in risposta gli sferrava un calcio alla gamba destra. L’episodio si interrompeva per il sopraggiungere di altri giocatori che si interponevano tra i due litiganti, come pure faceva il dirigente del Chievo Marco Pacione”. Sulla base della relazione innanzi riepilogata per quanto d’interesse, il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 186 in data 16.1.2007, ha inflitto al nominato tesserato Luciano Siqueira De Oliveira la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per aver colpito, al termine della gara, negli spogliatoi, un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, nel corso di un alterco interrotto soltanto per l’intervento di altri tesserati (art. 14 comma 2bis C.G.S.)”. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo la società A.C. Chievo Verona ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, la quale, con la decisione in data 18.12.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 191, l’ha respinto, ritenendo infondata la sproporzione che la ricorrente aveva lamentato a motivo della doglianza, considerando che “la condotta violenta posta in essere dal De Oliveira integra senza dubbio gli estremi della violazione disciplinare di cui all’art. 14 comma 2bis lett. b) come correttamente ritenuto nel provvedimento del Giudice, che pertanto deve essere confermato. Nessuna rilevanza può dunque assumere l’invocata circostanza attenuante della provocazione, già considerata dal Giudice Sportivo che, evidentemente, ha contenuto nel minimo edittale al sanzione”. Con atto depositato in data 24.1.2007, la stessa società, anche nell’interesse del tesserato, ha proposto appello innanzi a questa Corte d’Appello Federale, instaurando il giudizio iscritto al n. 167 del registro di Segreteria, nel quale ha lamentato l’errata qualificazione del fatto da parte della Commissione Disciplinare, non essendo la condotta del De Oliveira qualificabile come nella tipizzazione dell’articolo 14, comma 2bis, lettera b) C.G.S., ha indicato a sostegno della sproporzione della sanzione decisioni assunte dagli Organi di Giustizia Federali in fattispecie analoghe, ha evidenziato i buoni precedenti disciplinari del tesserato, ha affermato che le frasi offensive alle quali il calciatore ha reagito avessero contenuto razzista, ha stigmatizzato l’effetto punitivo che ha colpito la sola vittima dell’evento e non anche l’artefice del fatto ingiusto scatenante (cioè il <>) ed ha concluso chiedendo alla Corte d’Appello Federale di “ritenere fondati i motivi che sostengono la presente memoria e per l’effetto commutare la pena della squalifica in sanzione pecuniaria, o, in subordine, ridurre la stessa pena”. All’udienza odierna l’avvocato De Simone, patrona dell’appellante, ha confermato i motivi d’appello, ha argomentato in particolare sulla sproporzione della sanzione in rapporto al dolo del tesserato, sulle reiterate provocazioni da questi subite, sulla tutela dei canoni di cui all’art. 1 C.G.S., sulla distinzione da riservare al dolo d’impeto rispetto a quello premeditato ed ha concluso confermando le richieste già rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio, chiedendone l’accoglimento. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della società A.C. Chievo Verona avverso la squalifica di tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a sanzione della condotta tenuta dal calciatore Luciano Siqueira De Oliveira al termine della gara del Campionato Nazionale di Serie A Chievo Verona/Catania, disputata il 14.1.2007. L’appello è infondato e deve essere respinto. Come già descritto in fatto, il collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. presente alla gara in questione ha rassegnato una relazione in base alla quale il Luciano Siqueira De Oliveira ha colpito volontariamente un avversario con un calcio alla gamba destra. Rispetto al fatto descritto ed alle decisioni assunte nei due gradi di merito, è compito di questa Corte d’appello procedere – tenuti presenti i motivi addotti dall’appellante – ad esaminare se il Giudice a quo abbia data corretta applicazione alle disposizioni regolamentari che tipizzano la fattispecie, conseguentemente applicando le relative sanzioni, con congrua e coerente motivazione, non procedere ad un terzo giudizio di merito che l’ordinamento federale non prevede, non ammettendo l’appello innanzi alla C.A.F. che per i motivi tassativamente elencati nell’art. 33 C.G.S.. Ebbene, nel caso del Luciano Siqueira De Oliveira, non è ravvisabile alcun motivo di censura rispetto alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, peraltro confermativa del provvedimento del Giudice Sportivo, in rapporto alla condotta del tesserato, il quale ha tenuta una condotta obbiettivamente violenta nei confronti di un avversario. A ben vedere, i motivi di gravame sono prevalentemente indirizzati ad ottenere da questa Corte una riduzione della sanzione comminata al Luciano Siqueira De Oliveira sul presupposto che la decisione impugnata per un verso non integrasse la fattispecie tipizzata dall’art. 14, comma 2bis, lett. b) C.G.S., in quanto tale non sarebbe il calcio inflitto ad altro tesserato aldifuori del contesto agonistico e, per altro verso, che non fosse stata tenuta in adeguato conto la circostanza che il comportamento venuto in considerazione costituisse reazione a fatto ingiusto altrui, peraltro particolarmente grave in quanto costituito da offese di stampo razzista. Gli argomenti non hanno pregio. La condotta del De Oliveira è stata certamente qualificata in modo corretto dal Giudice a quo come violenta, in quanto tale è da considerare il calcio sferrato ad altro tesserato al di fuori del contesto agonistico e questa affermazione è sostenuta anche dal tenore della disposizione applicata, la quale prevede sanzioni di diversa entità per condotte che sono intrinsecamente diverse da quella in esame (il comma 2bis dell’art. 14 C.G.S. sanziona anche quella gravemente antisportiva e ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara – alla lett. a) –, le condotte violente particolarmente gravi nei confronti di altri tesserati – alla lett. c) – e quelle particolarmente gravi nei confronti degli ufficiali di gara), non verificate nel caso del De Oliveira, così che anche i motivi d’appello riferiti alla lamentata sproporzione della sanzione non trovano alcun reale riscontro nella decisione impugnata. Né vi è motivo di ritenere che le circostanze attenuanti eventualmente applicabili in fattispecie – fermo restando che lo stampo razzista delle offese profferite dal tesserato colpito poi dal calcio del De Oliveira non risultano provate, avendo il collaboratore dell’Ufficio Indagini affermato di non averne percepito il contenuto – non siano state considerate dalla Commissione Disciplinare, essendo stata la sanzione contenuta nella misura minima edittale. A quanto precede deve aggiungersi, altresì, la più generale ed assorbente considerazione, già in altre occasioni formulata da questa Commissione d’Appello Federale (si vedano, più recentemente, i motivi della decisione assunta in data 21.12.2006 – Com. Uff. n. 27/C - nel giudizio intentato dalla F.C. Juventus avverso deliberazione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti), in base alla quale a questa Corte –cui non compete, come detto, qualificare il fatto ex novo, ma limitarsi ad una verifica della legittimità dell’operato dei Giudici dei gradi precedenti - non è attribuito alcun potere discrezionale di riformare il provvedimento sanzionatorio impugnato aldisotto dei limiti minimi previsti in via edittale. Dunque, la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti nei confronti della quale la A.C. Chievo Verona ha proposto appello, non è meritevole di censura e deve esser confermata anche in questa sede. Dalla pronuncia di reiezione dell’appello discende, altresì, che la Corte disponga sia incamerata dalla Federazione la relativa tassa versata dall’appellante. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Signor Luciano De Oliveira Siqueira e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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