F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 5. POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISPORTIVA S. PANCRAZIO SALENTINO/ASD MEDANIA DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 26 del 07.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 02/02/2007 5. POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISPORTIVA S. PANCRAZIO SALENTINO/ASD MEDANIA DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 07.12.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 7.12.2006 accoglieva il reclamo proposto dall’A.S.D. Medania che lamentava la irregolare partecipazione del calciatore Omar Diagne tra le file della Polisportiva San Pancrazio in occasione della gara disputata tra le due società il 19.11.2006, infliggendo a carico della Polisportiva San Pancrazio Salentino con la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S., con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. Medania. Avverso tale decisione ha presentato ricorso alla C.A.F. la Polisportiva San Pancrazio con atto inviato in data 8.1.2007. Il ricorso è tardivo e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S.. Invero le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso in esame la Polisportiva San Pancrazio Salentino ha inviato il ricorso in data 8.1.2007, ben oltre il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e perciò tardivamente rispetto il termine fissato per la regolare instaurazione del procedimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Pol. San Pancrazio Salentino di San Pancrazio Salentino (Brindisi), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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