F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 4. RECLAMO DELL’A.S. RIO VIVO MARINELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO VIVO MARINELLE/TRE COLLI DEL 4.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 51 del 21.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 4. RECLAMO DELL’A.S. RIO VIVO MARINELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO VIVO MARINELLE/TRE COLLI DEL 4.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 51 del 21.12.2006) Con atto del 28.12.2006 la società Rio Vivo Martinelle ha adito la C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe. A seguito della gara di cui trattasi, sospesa al 20’ dall’arbitro per la rissa verificatasi, il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 alla società Tre Colli Rotello, in quanto alcuni dei suoi calciatori avevano generato l’episodio che induceva l’arbitro a sospendere la gara. In secondo grado di giudizio, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, azionata dalla soccombente società, aveva viceversa ritenuto di individuare un “errore tecnico” dell’arbitro l’interrompere l’incontro e conseguentemente ordinato la ripetizione dell’incontro. Ritiene la C.A.F. che il giudizio circa l’opportunità della prosecuzione dell’incontro spetti esclusivamente all’arbitro quando, come nella circostanza, ragionevoli motivi di pericolo per l’incolumità personale - redatti nel referto prima e confermati in sede di supplemento poi – facciano ritenere pericolosa la prosecuzione dell’incontro. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Rio Vivo Marinelle di Termoli (Campobasso), annulla la delibera impugnata, ripristina la decisione del Giudice Sportivo infliggendo alla società Tre Colli la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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