F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 7. RECLAMO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI GRANATA DANIELE E IANDIORIO MASSIMO IN PROPRIO FAVORE, A DECORRERE DAL 3.10.2006 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 13.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 7. RECLAMO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI GRANATA DANIELE E IANDIORIO MASSIMO IN PROPRIO FAVORE, A DECORRERE DAL 3.10.2006 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 13.12.2006) A seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio e della società F.C. Interfive Vigevano per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. per avere i primi due partecipato illegittimamente alla gara Bergamo Calcio a Cinque/Interfive Vigevano del 30.9.2006 e la società per avere illegittimamente schierato in campo i due calciatori in detta gara valida per il Campionato di Serie B Girone A, la Commissione Disciplinare disponeva la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la effettiva data di decorrenza dal tesseramento dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio in favore della F.C. Interfive Vigevano. La Commissione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio di competenza della Commissione Disciplinare dichiarava valido il tesseramento dei calciatori Daniele Granata e Massimo Iandiorio per la società Interfive Vigevano a decorrere dal 3.10.2006. Avverso tale decisione ha ritualmente proposto reclamo alla C.A.F. la F.C. Interfive Vigevano. Il F.C. Interfive Vigevano, deducendo che la richiesta delle richieste di tesseramento dei calciatori Granata e Iandiorio era stata inviata con posta prioritaria il 20.9.2006, come peraltro dichiarato dal vicedirettore dell’Ufficio Postale che a titolo amichevole ne aveva visionato il contenuto e che in seguito non essendo stato recapitato il plico, aveva spedito a mezzo fax in data 30 settembre le copie dei moduli di tesseramento in suo possesso. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. L’art. 39 N.O.I.F. disciplina espressamente le modalità per effettuare il tesseramento dei calciatori ed all’uopo prevede due possibili modi per inoltrare la richiesta di tesseramento e precisamente, il deposito del modulo presso la competente divisione, oppure l’invio del modulo a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento. Nella seconda ipotesi la norma prevede che la data di spedizione dell’avviso postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. La specificità delle modalità dettate dalla norma per le richieste di tesseramento,esprime inequivocabilmente la finalità di dare assoluta certezza alla decorrenza del tesseramento. Di conseguenza nella ipotesi di invio della richiesta di tesseramento, l’unico mezzo idoneo per dare certezza alla data di spedizione del plico postale è la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcuna possibilità di far ricorso a forme alternative od equipollenti. In tale contesto normativo, che disciplina rigidamente la materia del tesseramento dei calciatori, non può trovare ingresso alcuna atipicità delle forme dovendosi osservare i termini e gli adempimenti perentoriamente previsti. L’asserita buona fede della società non vale a significare l’assenza di colpa e in ogni caso non può prevalere sul principio di legalità al quale la materia del tesseramento deve sottostare. Il ricorso pertanto va respinto, confermando la delibera della Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Interfive Vigevano di Abbiategrasso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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