F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 1. RECLAMO DEL CALCIATORE CASTRIOTA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.S.D. CASARANO S.P.A. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell’11.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 09/02/2007 1. RECLAMO DEL CALCIATORE CASTRIOTA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.S.D. CASARANO S.P.A. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell’11.10.2006) Con rituale e tempestivo gravame il calciatore Castriota Andrea, tesserato in favore della A.S.D. Casarano S.p.A., ha chiesto l’annullamento della decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D del 10.10.2006, con la quale la Commissione Tesseramenti aveva rigettato il reclamo da esso proposto allorché era minorenne, per il fine di ottenere la declaratoria di revoca del suo tesseramento per la Stagione Sportiva 2005/2006 in favore della A.S.D. Casarano (già U.S. Casarano), posto che il modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento era stato sottoscritto da lui personalmente e non dai suoi genitori. Chiedeva che la C.A.F., ove d’uopo, disponesse una C.T.U. per l’accertamento dei fatti enunciati. Osserva la C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, che pur volendo considerare la fattispecie come disconoscimento di firma, il relativo onere grava esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione del documento e non già sul soggetto che ne contesta la apponibilità, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ciò premesso, correttamente la Commissione Tesseramenti ha ritenuto che il soggetto diverso, ovvero l’odierno appellante, avrebbe, comunque, dovuto offrire elementi probatori a supporto del suo assunto; il che non è avvenuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Signor Castriota Andrea e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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