F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 2. RECLAMO DELL’A.C. DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBICARO/DORIA DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 12.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 2. RECLAMO DELL’A.C. DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBICARO/DORIA DEL 19.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 12.12.2006) La società A. C. Doria, in seguito alla gara Verbicaro/Doria, disputata il 19.11.2006, “l’allenatore della società Verbicaro … sostituiva il calciatore De Giorgio Roberto, nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 … con il numero 18 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988”, nonché che il “Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006 prevede che in campo debbano esserci almeno due calciatori nati l’1.1.1989 ed uno nato l’1.1.1988”, assumeva che detto “adempimento” non fosse “stato osservato dalla società Verbicaro”. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, dopo aver rilevato che “l’assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali”, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 63 d el 29.11.2006, deliberava, tra l’altro, di “infliggere alla società Verbicaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3”. La società U.S. Verbicaro, con atto spedito il 6.12.2006, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare - Lega Nazionale Dilettanti – presso il Comitato Regionale Calabria, avverso la suindicata decisione e chiedeva, fra l’altro, di “accertare e dichiarare che per la partita oggetto dell’impugnato deliberato del Giudice Sportivo la società U.S. Verbicaro ha correttamente utilizzato per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dall’1.1.1988 e per l’effetto revocare nei confronti della U.S. Verbicaro la punizione sportiva della perdita della partita per 0-3 ed assegnare alla stessa U.S. Verbicaro la vittoria per 4-2 così come conseguita sul campo”. La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 69 dell’11.12.2006, dopo aver rilevato che “dal referto e dalla distinta ufficiale della gara risulta che la U.S. Verbicaro ha schierato per tutta la durata dell’incontro tre calciatori con le … caratteristiche anagrafiche” richieste dal comunicato Regionale n. 2 del 3.7.2006 “e precisamente: Didona Vincenzo (nato il 18.3.1989), Spanò Massimiliano (nato l’11.8.1989), De Giorgio Roberto (nato il 7.1.1989), quest’ultimo sostituito in corso di gara da Rinaldi Francesco (nato il 15.9.1988) … in parziale accoglimento del reclamo” revocava “la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, confermando il risultato della gara U.S. Verbicaro/Doria di 4-2”. La società A.C. Doria proponeva ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso suddetta decisione chiedendo “la conferma della decisione del Giudice Sportivo che assegnava la vittoria per 0-3 alla società ricorrente”. La società ricorrente, assumeva a fondamento di detta domanda, che “al 72’ circa l’allenatore della società Verbicaro Didona Vincenzo sostituiva, il calciatore De Giorgio Roberto nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 matricola n. 3977778, con il numero 17 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988” così violando “il Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006” che “prevede che in campo debbano esserci almeno due calciatori nati l’1.1.1989 ed uno nato l’1.1.1988”. Il gravame è infondato e va respinto. La società U.S. Verbicaro, nella gara del 19.11.2006, disputata con l’A.C. Doria ha schierato per tutta la durata dell’incontro due calciatori nati successivamente al I° gennaio 1989 ed uno nato successivamente al I° gennaio 1988. Dette circostanze emergono dal rapporto di gara, nonché, dalla distinta ufficiale e, peraltro, sono riconosciute anche dalla società reclamante che ha affermato che “al 72’ circa l’allenatore della società Verbicaro Didona Vincenzo sostituiva, il calciatore De Giorgio Roberto nato il 7.1.1989 identificato nella distinta con il numero 11 matricola n. 3977778, con il numero 17 Rinaldi Francesco nato il 15.9.1988”. La società U.S. Verbicaro, nella gara de qua, ha schierato sin dall’inizio tre calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 ed al 72’ minuto della ripresa ha sostituito uno di questi calciatori – il signor Roberto De Giorgio – con uno nato il 15.9.1988 – il signor Francesco Rinaldi -. Pertanto, la società resistente – poiché ha schierato in campo, anche nell’indicata ultima frazione di gioco – tre calciatori di cui due nati dopo il 1° gennaio 1989 ed uno nato nell’anno precedente - non è incorsa in alcuna violazione del disposto del Com. Uff. n. 2 del 3.7.2006 del Comitato Regionale della Calabria secondo cui, nei campionati di I categoria, le società sportive hanno l’obbligo di impiegare in ogni gara, sin dall’inizio, e per l’intera durata delle stesse, almeno due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 ed un calciatore nato successivamente al 1° gennaio 1988. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Doria di Cassano allo Ionio (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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