F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 8. RECLAMO DELL’A.S. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 309 del 12.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/02/2007 8. RECLAMO DELL’A.S. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 309 del 12.1.2007) La A.S. Olimpiadi Bisceglie ha presentato ricorso avverso la decisone della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 12.1.2007, relativa alle sanzioni inflitte dell’ammenda di €. 1.500,00, della penalizzazione di punti 3 in classifica e della squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2007 (gara U.S. Polignano/A.S. Olimpiadi Bisceglie del 3.1.2007). Il ricorso presentato erroneamente alla Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque, contiene una “formale istanza di accesso al rapporto redatto dagli arbitri al fine di esercitare il diritto di difesa”, che risulta formulata fuori tempo del termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento impugnato. Il ricorso, che, in quanto tale, risulta tempestivo, non contiene neanche un motivo di diritto, il quale, soltanto, potrebbe legittimare l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare, limitandosi in realtà a prospettare una diversa, e più favorevole, ricostruzione dei fatti, che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Olimpiadi di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it