F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 3. RECLAMO A.C.S. VILLAGRAZIA DI CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PROCIDINA DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 3. RECLAMO A.C.S. VILLAGRAZIA DI CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PROCIDINA DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 11.1.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera del 10.1.2007 rigettava il reclamo proposto dalla A.C.S. Villagrazia di Carini contro la decisione del Giudice Sportivo che in riferimento alla gara disputata il 3.12.2006 tra la società Villagrazia e la società Procidina, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l’ammenda di € 200,00 e la squalifica per quanto qui interessa dei calciatori della società Villagrazia: Giovanni Anile, Giuseppe Cerauolo, Vincenzo Evola,Salvatore Terranova e Salvatore Amato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale la società Villagrazia deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto assoluto di potere sanzionatorio; 2) difetto dei presupposti per mancanza del dato di fatto delle espulsioni plurime; 3) insussistenza della condotta censurata; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 C.G.S.. Il ricorso così come proposto è inammissibile. Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S. i ricorsi proposti davanti agli organi di giustizia competenti devono essere inviati contestualmente all’eventuale controparte, a pena di inammissibilità, secondo la espressa previsione del successivo comma 9. Nel caso in esame il ricorso della società Villagrazia alla C.A.F. non è stato inviato alla società Procidina, controparte necessaria nel giudizio di appello. La mancata osservanza di tale formalità non trova giustificazione come assume la ricorrente nell’esito negativo della raccomandata inviata alla controparte con il reclamo al giudice di primo grado, posto che a norma dell’art. 34 comma 7 C.G.S. i motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie,possono essere trasmessi a mezzo di telefax o della posta elettronica. Nella specie quindi la società ricorrente poteva fare ricorso per la trasmissione dell’atto ai mezzi alternativi del servizio postale,dal momento che in base a quanto risulta dalla scheda anagrafica agli atti del procedimento la società Procidina disponeva del sevizio di telefax e della posta elettronica. Infine non vale a sanare la inammissibilità del ricorso la circostanza che la società Procidina in seguito abbia rinunciato al campionato di appartenenza (v. Com. Uff. n. 36 del 7.2.2007) in quanto trattasi di un evento successivo alla inosservanza della formalità necessaria,prevista a pena di inammissibilità del ricorso, che non può spiegare alcun effetto di sanatoria dell’atto viziato e come tale inidoneo a introdurre il procedimento di appelllo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall’A.C.S. Villagrazia di Carini di Carini (Palermo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it