F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 4. RECLAMO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI PAOLO FINO AL 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 4. RECLAMO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI PAOLO FINO AL 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007) Andrea Folli, Presidente della Polisportiva Passoscuro ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007 che ha respinto il reclamo della società avverso la squalifica dell’allenatore Paolo Ottaviani,lamentando di non avere ricevuto alcuna comunicazione per la fase dibattimentale,come aveva richiesto con l’atto di impugnazione. Osserva la Commissione di Appello Federale che dall’esame degli atti risulta che l’avviso di convocazione del Presidente della società Passoscuro davanti la Commissione Disciplinare per la seduta del 20.12.2006 è stato inviato in data 15.12.2006 a mezzo fax all’utenza di telefax della società al n. 066670728, così come registrato nel foglio di censimento della F.I.G.C./L.N.D.. In sede di comparizione dinanzi a questa Commissione il Presidente Folli ha dato atto della non conformità del numero di telefax – erroneamente indicato nel foglio di censimento - rispetto a quello effettivo della società. Sta di fatto quindi che non sussiste la dedotta violazione Del diritto di difesa della società dal mo mento che l’avviso di convocazione per la seduta del 20.12.2006, nella quale è stata adottata la decisione pubblicata poi sul Com. Uff. n. 53 dell’11.1.2007, è stato regolarmente inviato a mezzo di telefax al numero risultante dal foglio di censimento redatto dalla stessa società. Il ricorso pertanto è infondato e non merita accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Passoscuro di Passoscuro (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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