F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 8. RECLAMO A.S. A. INVIDIA TUTURANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BOCCADAMO ANTONIO FINO AL 31.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 8. RECLAMO A.S. A. INVIDIA TUTURANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BOCCADAMO ANTONIO FINO AL 31.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007) Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Brindisi, in esito alla gara del Campionato Allievi Provinciali Invidia Tuturano/CSI Santa Maria, disputata il 16.12.2006, ha comminato la sanzione dell’inibizione sino al 30.5.2007 al dirigente dell’Invidia Antonio Boccadamo, in quanto “a seguito di una precedente espulsione di un calciatore della sua squadra, si rendeva responsabile di una rissa tra calciatori di entrambe le squadre. Colpiva con schiaffi alcuni giocatori della squadra avversaria ed inveiva nei confronti dell’arbitro accusandolo di inefficienza e di incapacità”. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di 1° Grado la società interessata ha proposto reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado, il quale - ritenuta la sanzione non congrua – l’ha parzialmente accolto, riducendo l’inibizione all’8.2.2007 (Com. Uff. n. 28, in data 25.1.2007, del Comitato Regionale Puglia). Avverso quest’ultima delibera la A.S. A. Invidia Tuturano ha proposto ricorso alla C.A.F., assumendo l’ingiustizia dell’addebito nei confronti del Boccadamo, che ha chiesto di essere chiamato a rendere diretta testimonianza dei fatti, insieme ai dirigenti della società avversaria, affinché – tenuto conto anche dei suoi buoni precedenti disciplinari – la sanzione fosse annullata. All’udienza odierna la società ricorrente non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Corte. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della A.S. A. Invidia Tuturano in merito all’inibizione comminata al dirigente Antonio Boccadamo, a sanzione del comportamento tenuto. Il ricorso è inammissibile. A tenore dell’art. 33 C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adìta come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente federale”. Nella fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia, a riforma della originaria delibera assunta dal Giudice Sportivo di 1° Grado, e che è fondata su motivi incentrati essenzialmente sull’attendibilità del referto arbitrale circa lo svolgimento dei fatti, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Corte d’Appello Federale. Dalla pronuncia d’inammissibilità discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall’A.S. A. Invidia Tuturano di Tuturano (Brindisi), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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