F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 10. RECLAMO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 26.4.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 143/C del 26.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 22/02/2007 10. RECLAMO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 26.4.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 143/C del 26.1.2007) Con telefax del 29.1.2007 il calciatore Houssine Kharja preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, il cui dispositivo era stato reso pubblico il 26.1.2007 con Com. Uff. n. 143/C. Pubblicate anche le motivazioni della decisione il 31.1.2007 con Com. Uff. n. 148/C, a mezzo raccomandata A.R. 5.2.2007, venivano proposte le motivazioni del preannunciato reclamo. Con ricorso 1.8.2006 il calciatore Houssine Kharja adiva il Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C per conseguire la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto 19.8.2005 sottoscritto con la Ternana Calcio S.p.A.. Il Collegio Arbitrale trattava la controversia nella seduta del 29.08.2006. In data 27.9.2006 l’Avv. Sergio Campana, dell’ A.I.C. deduceva l’incompatibilità del Presidente del Collegio Arbitrale e ne chiedeva la sostituzione, che non veniva però disposta. Il Collegio avrebbe dovuto in ogni caso emettere il lodo entro il perentorio ed essenziale termine di 15 giorni dalla riunione del 29.8.2006 e poiché alla detta data del 13.9.2006 lo stesso non risultava ancora emesso, il 5.10.2006 il calciatore comunicava agli Arbitri la loro intervenuta decadenza dal mandato ex art. 1722 c.c.. Il lodo, in effetti, veniva poi emesso il 6.10.2006 e depositato il 20.10.2006. Con ricorso ex art. 412 ter c.p.c., proposto il 27.10.2006, il Kharja adiva il Tribunale Civile di Firenze e, senza entrare nel merito della vicenda, chiedeva la declaratoria di nullità del lodo arbitrale. Il Giudice adito, rilevata “la sussistenza di gravi violazioni afferenti la corretta e regolare formazione del lodo impugnato” ne sospendeva l’efficacia. Il detto ultimo provvedimento veniva poi confermato in sede di reclamo a cui aveva dato corso la Società Ternana, in data 29.12.2006. La Ternana Calcio aveva, a sua volta, promosso in data 15.9.2006 due autonome procedure arbitrali contro il calciatore Houssine Kharja aventi ad oggetto, la prima, l’irrogazione di una multa e l’altra la richiesta di sospensione da ogni emolumento. I relativi lodi, emessi il 25.11.2004, depositati il 18.12.2006 e pubblicati il 25.1.2007, avevano rigettato le rispettive domande affermando che il contratto 19.8.2005 intercorso tra calciatore e Società doveva ritenersi nullo con riferimento alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008, per cui non poteva produrre effetti. La C.A.F. ritiene fondato il reclamo proposto dal calciatore e condivisibili le relative tesi, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto Federale. Devesi premettere che il lodo arbitrale è una composizione di contrapposti interessi avente natura squisitamente negoziale e non può essere considerato un provvedimento di tipo giurisdizionale. Detto principio, pacifico nel diritto ordinario, è reso ancor più chiaro e palese nel diritto sportivo, con specifica disposizione normativa. L’art. 23 C.G.S. indica infatti analiticamente quali siano gli Organi di Giustizia Sportiva, e tra questi non vengono menzionati i Collegi Arbitrali. In linea di mero fatto devesi poi evidenziare che nella fattispecie esistono tra le medesime parti, pronunce arbitrali di contenuto diametralmente opposto, una che afferma la validità del rapporto contrattuale (lodo 6.10.2006, pubblicato il 20.10.2006) e due che lo escludono, ritenendo il medesimo radicalmente nullo (lodi emessi il 25.11.2006, depositati il 18.12.2006 e pubblicati il 25.1.2007). L’Ordinamento Sportivo peraltro non prevede una modalità di impugnazione del lodo e poiché la procedura arbitrale ha solo natura procedimentale di formazione della volontà negoziale demandata ad un terzo, ma riferibile in via diretta alle parti deleganti, la circostanza che non vi sia una forma di giurisdizione domestica idonea ad assicurare la tutela dei diritti di cui al lodocontratto, priva la parte di un diritto costituzionalmente garantito. Dispone infatti l’art. 24 della Costituzione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Peraltro, e pur ritenendo assorbente ed imprescindibile la considerazione testé svolta, una recente riforma sul punto specifico delle norme relative al processo del lavoro (d.lg. 29.10.1998 n. 387) ha introdotto espressamente l’impugnazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale previsto dai Contratti Collettivi, demandando la competenza al Tribunale e disponendo un termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del lodo medesimo. A ciò aggiungasi che il lodo per cui è causa non può costituire oggetto di revocazione in seguito agli altri due successivi lodi tra le medesime parti, di contenuto opposto. L’art. 35 C.G.S dispone infatti che possano costituire oggetto di revocazione tutte le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva inappellabili o divenute irrevocabili, ma l’art. 23 C.G.S., come innanzi osservato, non include i Collegi Arbitrali tra gli Organi di Giustizia Sportiva. In virtù di detto chiaro disposto normativo, la C.A.F., con giurisprudenza costante, ha sempre ritenuto inammissibili le istanze di revocazione di lodi arbitrali. In siffatta situazione, mentre, da una parte, il calciatore Houssine Kharja non poteva trovare un rimedio giurisdizionale nell’ambito della giustizia domestica all’erronea decisione del lodo arbitrale (erroneità conclamata anche dal disposto degli ulteriori e successivi due lodi intercorsi tra le medesime parti), dall’altra, ove avesse omesso di adire la Giustizia Ordinaria, sarebbe rimasto frustrato un suo inviolabile diritto costituzionalmente garantito. In pari tempo, sarebbe incorso nella decadenza di cui all’art. 412 quater c.p.c., oltretutto, in relazione ad uno specifico diritto soggettivo che deve ricevere tutela primaria (diritto alla retribuzione per il proprio lavoro). In argomento, si evidenzia che mentre l’autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria ha natura di provvedimento assolutamente discrezionale, ed anche in caso di accettazione, potrebbe in ipotesi intervenire tardivamente, l’eventuale infruttuoso ricorso del termine di cui all’art. 412 quater c.p.c. preclude per sempre la possibilità di azione per ricevere tutela in ordine al diritto leso. Orbene, anche sul piano della mera opportunità e della valutazione dei contrapposti interessi, non può un diritto irrinunciabile qual’è il compenso per la propria prestazione lavorativa, essere sottoposto a condizione o, in via più grave, a mera discrezione per cui, ove anche fosse in ipotesi applicabile, la norma domestica, la stessa devesi comunque ritenere recessiva se confligga con una norma imperativa che faccia salvi diritti costituzionalmente garantiti. Si ritiene oltretutto nel caso di specie che non possa sussistere alcuna violazione della clausola compromissoria anche sotto altro profilo. Il calciatore non ha sottoposto alla cognizione della Giustizia Ordinaria il merito della controversia, ma si è limitato, giusta il disposto dell’art. 412 quater c.p.c., a dedurre i motivi di invalidità del lodo sul piano meramente formale (composizione del Collegio, superamento dei termini di mandato, mancata pubblicazione nel termine di cui alla clausola compromissoria, ecc...). I motivi rescindenti, accolti dal Tribunale, conferiscono inefficacia al lodo sotto il profilo della corretta formazione del medesimo, ma non incidono sul suo contenuto. Sotto altro profilo, va peraltro disattesa la tesi affermata dalla Commissione Disciplinare, secondo la quale, sarebbe stato comunque obbligo del calciatore fare ricorso al tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed in caso di esito infruttuoso del detto tentativo, all’Arbitrato. L’art. 27 comma 3 dello Statuto dispone che “le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 e tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di Giustizia Federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. La norma però prosegue immediatamente affermando che “non sono soggetti a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria”. Il Calciatore non aveva quindi alcun obbligo attinente a riserva di giustizia, perché per il peculiare caso di specie il lodo arbitrale non è un provvedimento riconducibile ad un organo di Giustizia Sportiva (art. 23 C.G.S.), ha natura inoppugnabile e per lo stesso non può trovare ingresso il tentativo di conciliazione e/o l’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione. Non può neanche sostenersi che, omettendo il ricorso ex art. 412 quater e proponendo, previo tentativo di conciliazione, l’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione, l’interessato non decada dal diritto di impugnare l’arbitrato entro 30 giorni, perché anche la Camera di Conciliazione è un Collegio Arbitrale che emette un proprio lodo e ben potrebbe essere impugnato detto ultimo lodo. Il lodo della Camera di Conciliazione, benché in astratto sia l’ultima e più alta pronuncia nell’ambito sportivo, non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 412 ter c.p.c., che riguarda solo l’impugnazione relativa a lodi emessi da arbitrati irrituali previsti da Contratti Collettivi. Ne consegue che l’impugnazione del lodo emesso dalla Camera di Conciliazione sarebbe inammissibile innanzi al Giudice del Lavoro, ed in attesa del medesimo, opererebbe comunque la decadenza di cui al 412 quater c.p.c.. A quanto testé argomentato devesi aggiungere altra conclusiva argomentazione. L’art. 12 comma 1 dello Statuto del CONI prevede l’istituzione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, ma nel successivo comma 8, espressamente dispone che restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controverse tra soggetti affiliati tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali. Il provvedimento che ha dato origine alla presente controversia è già di per sé un lodo arbitrale emesso da un Collegio riconosciuto in ambito F.I.G.C. e, per l’effetto, non può essere portato alla conoscenza della Camera di Conciliazione, che sarebbe incompetente a giudicare in ordine al medesimo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Kharja Houssine e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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