F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 4. RECLAMO A.S.D. S. PIETRO AVELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ROCCAVIVARA/S. PIETRO AVELLANA DEL 22.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 59 del 18.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 4. RECLAMO A.S.D. S. PIETRO AVELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ROCCAVIVARA/S. PIETRO AVELLANA DEL 22.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 59 del 18.1.2007) Nella gara disputatasi il giorno 22.10.2006 tra Real Roccavivara e A.S. San Pietro Avellana, quest’ultima squadra schierava in porta il calciaore Armando Etemay che però si presentava privo di documento di riconoscimento con conseguente impossibilità di essere identificato nelle fasi preliminari allo svolgimento della gara medesima. La circostanza veniva ripetutamente evidenziata all’arbitro che ne dava atto nel relativo referto e costituiva poi oggetto di reclamo al Giudice Sportivo che, per violazione dell’art. 71 comma 2 N.O.I.F. e dell’art. 12 C.G.S. (nel provvedimento è detto art. 73 comma 2), ordinava la ripetizione della gara. Il detto provvedimento veniva impugnato da entrambe le squadre e la Commissione Disciplinare, previa riunione delle due impugnazioni, le rigettava, confermando l’ordine di ripetizione della gara. Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva reclamo la A.S. San Pietro Avellana reiterando come motivi di doglianza, quanto esposto al Giudice a quo. La Commissione d’Appello Federale non ritiene di condividere le motivazioni dedotte a sostegno del proposto reclamo, che per l’effetto va rigettato. Quanto alle eccezioni preliminari, non sussiste la dedotta inammissibilità per mancata enunciazione innanzi al Giudice di merito delle norme che si ritengono violate. E’ infatti principio consolidato nella nostra millenaria civiltà giuridica che il Giudice conosca la norma (iura novit curia) e la sappia e debba applicare in relazione al fatto o ai fatti che deducono le parti processuali (da mihi factum, dabo tibi ius). Il ricorrente non aveva quindi alcun onere di individuare le norme violate, ma doveva, come ha correttamente fatto, rappresentare la fattispecie da cui, secondo di il suo assunto, sarebbe scaturita la violazione normativa. Le pregresse vicende processuali dimostrano che la fattispecie è stata rappresentata in maniera corretta e circostanziata ed in relazione alla detta fattispecie, è stata individuata dal Giudice Sportivo la violazione dell’art. 71 N.O.I.F.. Altrettanto infondata risulta l’eccezione di incompetenza del Giudice Sportivo a fronte di un’asserita competenza della Commissione Disciplinare. Nella fattispecie non si controverte in ordine alla posizione irregolare di un calciatore (mancato tesseramento, squalifica, ecc.) ma al dovere della sua preventiva identificazione da parte dell’arbitro prima dell’inizio della gara. Nel merito, è indubbio che l’arbitro, prima della partita non abbia potuto identificare il portiere dell’odierna reclamante, in quanto sfornito di documento di identificazione ed alla violazione dell’art. 71 N.O.I.F., non può derogare, nella fattispecie la produzione tardiva in corso di giudizio del detto documento, con la conseguente applicazione dell’art. 12 comma 7 C.G.S.. Premesso doverosamente che la detta ultima norma fa riferimento ad eventuali documenti insufficienti presentati all’arbitro prima della gara, mentre nella fattispecie i documenti non erano insufficienti ma totalmente carenti, si osserva che prima della gara l’arbitro aveva davanti un calciatore che veniva indicato per Etemay Armando, ma non vi era un documento che potesse certificarlo. Oggi si ha un documento, ma non vi è prova alcuna che lo stesso si riferisca alla persona che effettivamente ha preso parte alla gara. In definitiva, gli atti ed i documenti processuali non hanno dato certezza che il calciatore che ha preso parte alla gara fosse effettivamente Armando Etemay, ma per converso, non vi è nessuna prova che non lo fosse, e ciò, a prescindere anche dalla circostanza che nella distinta fosse indicato proprio il documento di identificazione che oggi è stato prodotto. Non può tenersi neanche conto della certificazione di tesseramento fatta sotto la propria responsabilità dall’accompagnatore della squadra, perché nel caso dedotto, si ribadisce che non controverte sul corretto tesseramento del calciatore (circostanza che avrebbe radicato la competenza per materia della Commissione Disciplinare), ma sulla sua indefettibile preventiva identificazione da parte dell’arbitro. Le dette considerazioni inducono la Commissione d’Appello Federale a ritenere corretta l’identificazione normativa della fattispecie operata dal Giudice di merito, e la conseguente sanzione applicata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. S. Pietro Avellana di San Pietro Avellana (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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