F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 6. RECLAMO POL. COMPRENS. SPORT PITICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. PISTICCI/MURESE 2000 DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 6. RECLAMO POL. COMPRENS. SPORT PITICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. PISTICCI/MURESE 2000 DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007) Con ricorso del 30.1.2007 la Polisportiva C.S. Pisticci presenta reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata (Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007) relativamente alla gara disputata il 15.10.2006 nel Campionato Regionale lucano di eccellenza tra la reclamante e la F.C. Murese. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare aveva riformato in parte la decisione del Giudice Sportivo con cui si infliggeva la sanzione della sconfitta per 0-3 alla odierna ricorrente annullando tuttavia la penalizzazione di punti 1 e l’ammenda di € 250,00 pure inflittale dal primo giudice. Il reclamo verte sulla legittimità da parte del Commissario di campo di procedere alla riscossione coattiva come da ordine di prelievo coattivo del Comitato Regionale Basilicata. La Commissione Disciplinare ha rilevato come l’ordine di prelievo coattivo fosse stato legittimamente adottato dal Comitato Regionale Basilicata, che aveva seguito gli opportuni passaggi procedurali comunicandolo alla società con l’espressa prescrizione che in difetto non avrebbe potuto autorizzare il D.G. alla disputa della gara, poiché la società non aveva adempiuto all’intimazione così contravvenendo ad un provvedimento del Comitato di appartenenza. Ad avviso della Commissione Disciplinare tali circostanze rendevano illegittimo lo svolgimento della gara, non assumendo alcuna rilevanza la decisione assunta in concreto dal Commissario di campo e dal D.G. di far disputare ugualmente la partita per allegate ragioni di ordine pubblico dovendosi comunque intendere la gara disputata solo pro forma, come risulta dal rapporto dell’arbitro signor Vincenzo Albano. Il ricorso si fonda sull’allegata erronea applicazione dell’art. 26, n. 4 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 31 C.G.S., dell’art. 32, n. 4, C.G.S. e dell’art. 68 N.O.I.F., nonché dell’art. 12, commi 1 e 4 C.G.S.. Assume la reclamante che la punizione della perdita della gara non sarebbe contemplata dall’ordinamento sportivo per il caso di violazioni di carattere meramente amministrativo, quale sarebbe quella contestata alla ricorrente, mentre l’illecito che può legittimamente comportare l’irrogazione di tale sanzione si sarebbe dovuto consumare ‘nel corso di una gara, il che nella specie, ad avviso della ricorrente, non sarebbe avvenuto. Si afferma ancora, ad ulteriore sostegno del richiesto annullamento, che la sanzione del prelievo coattivo non potrebbe essere disposta, come accaduto nella specie, a favore di ex tesserati ma solo a favore di tesserati, per i primi essendo disponibili altre tutele nell’ordinamento sportivo, ed inoltre che il prelievo coattivo non potrebbe rientrare tra le competenze dei commissari di campo, che nella specie non risulterebbe ispettore di lega incaricato del Presidente regionale ma solo commissario di campo ed infine che la impossibilità di disputare la gara non sarebbe stata da quest’ultimo notificata al direttore di gara. Il ricorso appare infondato e deve essere disatteso; nonostante la sua articolazione, infatti, in esso ci si limita ad affermare, senza una vera motivazione, l’interpretazione preferita dalla ricorrente delle norme di cui si denuncia la violazione, così come delle circostanze di fatto e delle risultanze processuali che si assumono male utilizzate dai precedenti giudici; così, tuttavia, il ricorso non giunge a individuare alcun effettivo vizio di falsa applicazione o violazione di norme ovvero di erronea motivazione rispetto alle risultanze di causa. L’art. 26, n. 4, del regolamento L.N.D. appare chiarissimo nel consentire il prelievo coattivo in occasione di gare e nel prevedere la impossibilità di disputare l’incontro in difetto, di talché il motivo deve essere disatteso sotto questo primo profilo, non potendosi peraltro affermare nella presente sede, con la difesa della pol. Pisticci, che il prelievo coattivo disposto dovesse essere considerato illegittimo, al riguardo non potendosi neppure distinguere, come pretenderebbe di fare la ricorrente, tra tesserati ed ex tesserati. L’impossibilità di disputare la gara derivante da un fatto colpevole e comunque imputabile alla ricorrente comporta d’altra parte sicuramente la possibilità di infliggere la sanzione del risultato negativo a norma dell’art. 12 C.G.S. risultando del tutto prive di pregio, di fronte alla chiarezza del dato testuale, le complesse argomentazioni della ricorrente. Né dalle risultanze in atti risultano in alcun modo fondati gli ulteriori rilievi attinenti alla legittimazione del Commissario di campo e alla avvenuta notificazione al Direttore di gara, con la conseguente denuncia di violazione di norme: la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato tali profili con una decisione che non appare suscettibile di censura per le ragioni indicate dalla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Comprens. Sport Pisticci di Pisticci (Matera) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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