F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 1. RECLAMO G.S. PONTIDA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO NUOVA ATLETIC ALMENNO/PONTIDA DEL 2.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 1. RECLAMO G.S. PONTIDA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO NUOVA ATLETIC ALMENNO/PONTIDA DEL 2.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007) In data 19.2.2007, la società G.S. Pontida Calcio, in persona del suo Presidente (signor Marco Locatelli) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 4.1.2007. Con tale delibera si riformava parzialmente la decisione del Giudice Sportivo, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara della Lega Nazionale Dilettanti, disputata tra G.S. Pontida Calcio e Nuova Atletic Almenno S.B., in data 2.12.2006, riducendo la squalifica del calciatore Andrea Crotti al 30.6.2007 e confermando la sconfitta a tavolino della G.S. Pontida Calcio della gara per 0-3. I reclamanti davanti a questa Commissione, lamentano ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare non abbia tenuto nella dovuta considerazione l’incongruità tra l’intensità del dolore lamentato dall’arbitro (e la conseguente sua decisione di sospendere la partita) e la sua risoluzione a recarsi al pronto soccorso solo alcuni giorni dopo la gara. I reclamanti lamentano altresì l’eccessiva severità della sanzione inflitta al giocatore responsabile dell’aggressione all’arbitro, specie in considerazione della sua giovane età e dei suoi buoni precedenti disciplinari. Rilevando come le suddette osservazioni non configurino motivi di reclamo presso questa Commissione avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, così come previsti dall’art. 33 comma 1 C.G.S., questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Pontida Calcio di Pontida (Bergamo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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